La Cassazione, con le due pronunce in epigrafe, ritorna ad occuparsi del tema dei cosiddetti danni terminali, ovverosia quelli patiti dalla vittima di un fatto illecito mortale, dal momento del ferimento a quello del decesso. La regola per cui il danno biologico patito dalla vittima diviene risarcibile solo se tra i due momenti sia decorso “un apprezzabile lasso di tempo”, consacrata nel noto arresto delle Sezioni Unite del 2015, per un verso sembra anelare ad ottenere maggiore certezza applicativa, mentre, per altro verso, mostra segni di debolezza che preludono alla prospettiva di un suo superamento. L’autore, dopo aver messo in luce come le due decisioni si muovano in queste opposte direzioni, analizza la portata pratica delle regole operative dalle stesse desumibili, segnatamente con riguardo al problema della liquidazione del danno biologico terminale (non direttamente affrontato) e, nell’interrogarsi sulla natura di quest’ultimo, ne evidenzia l’ambiguo ruolo di compromesso tra la posizione di chi nega, e quella di chi, invece, afferma, la risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita.

Danno biologico da illecito non immediatamente fatale: superamento o mantenimento del criterio “cronometrico”? (nota a Cass., 23 ottobre 2018, n.26727 e 13 dicembre 2018, n. 32372) / Davide Maria Locatello. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - 7/2019:(2019), pp. 901-912.

Danno biologico da illecito non immediatamente fatale: superamento o mantenimento del criterio “cronometrico”? (nota a Cass., 23 ottobre 2018, n.26727 e 13 dicembre 2018, n. 32372)

Davide Maria Locatello
2019

Abstract

La Cassazione, con le due pronunce in epigrafe, ritorna ad occuparsi del tema dei cosiddetti danni terminali, ovverosia quelli patiti dalla vittima di un fatto illecito mortale, dal momento del ferimento a quello del decesso. La regola per cui il danno biologico patito dalla vittima diviene risarcibile solo se tra i due momenti sia decorso “un apprezzabile lasso di tempo”, consacrata nel noto arresto delle Sezioni Unite del 2015, per un verso sembra anelare ad ottenere maggiore certezza applicativa, mentre, per altro verso, mostra segni di debolezza che preludono alla prospettiva di un suo superamento. L’autore, dopo aver messo in luce come le due decisioni si muovano in queste opposte direzioni, analizza la portata pratica delle regole operative dalle stesse desumibili, segnatamente con riguardo al problema della liquidazione del danno biologico terminale (non direttamente affrontato) e, nell’interrogarsi sulla natura di quest’ultimo, ne evidenzia l’ambiguo ruolo di compromesso tra la posizione di chi nega, e quella di chi, invece, afferma, la risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita.
2019
Danno biologico da illecito non immediatamente fatale: superamento o mantenimento del criterio “cronometrico”? (nota a Cass., 23 ottobre 2018, n.26727 e 13 dicembre 2018, n. 32372) / Davide Maria Locatello. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - 7/2019:(2019), pp. 901-912.
Davide Maria Locatello
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/701411
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