Interpretando la direttiva 80/987/CEE nel testo modificato dalla direttiva 2002/74/CE, con la sentenza del 7 settembre 2006 in causa C-81/2005, la Corte di Lussemburgo ha stabilito, in primo luogo, che è possibile che le indennità dovute in caso di licenziamento illegittimo rientrino nell’ambito della tutela offerta dal Fondo pubblico di garanzia per il caso d’insolvenza del datore di lavoro (la copertura appare dipendere essenzialmente dall’eventuale natura retributiva di tali indennità, in base ai singoli ordinamenti nazionali); ha stabilito, in secondo luogo, che debbono essere coperti dal Fondo anche gli importi concordati in sede di conciliazione di una controversia in giudizio (non solo quelli stabiliti con decisione giudiziale o amministrativa). Nel rilevare che la pronuncia è in linea con i precedenti specifici presenti nell’ambito della giurisprudenza comunitaria medesima, l’autore s’interroga sulle eventuali ricadute di tale orientamento sulla disciplina italiana, la quale comunque appare coerente rispetto alle prescrizioni comunitarie, anche antecedentemente all’attuazione della direttiva europea del 2002 tramite il D.Lgs. n. 186/2005, che, apportando modifiche al D.Lgs. n. 80/1992 ed alla L. n. 297/1982, sul punto non ha innovato.

Casale, D. (2006). Licenziamento, conciliazione giudiziale e successiva insolvenza: la copertura del Fondo di garanzia. IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA, XII(fasc. 11), 1095-1098.

Licenziamento, conciliazione giudiziale e successiva insolvenza: la copertura del Fondo di garanzia

CASALE, DAVIDE
2006

Abstract

Interpretando la direttiva 80/987/CEE nel testo modificato dalla direttiva 2002/74/CE, con la sentenza del 7 settembre 2006 in causa C-81/2005, la Corte di Lussemburgo ha stabilito, in primo luogo, che è possibile che le indennità dovute in caso di licenziamento illegittimo rientrino nell’ambito della tutela offerta dal Fondo pubblico di garanzia per il caso d’insolvenza del datore di lavoro (la copertura appare dipendere essenzialmente dall’eventuale natura retributiva di tali indennità, in base ai singoli ordinamenti nazionali); ha stabilito, in secondo luogo, che debbono essere coperti dal Fondo anche gli importi concordati in sede di conciliazione di una controversia in giudizio (non solo quelli stabiliti con decisione giudiziale o amministrativa). Nel rilevare che la pronuncia è in linea con i precedenti specifici presenti nell’ambito della giurisprudenza comunitaria medesima, l’autore s’interroga sulle eventuali ricadute di tale orientamento sulla disciplina italiana, la quale comunque appare coerente rispetto alle prescrizioni comunitarie, anche antecedentemente all’attuazione della direttiva europea del 2002 tramite il D.Lgs. n. 186/2005, che, apportando modifiche al D.Lgs. n. 80/1992 ed alla L. n. 297/1982, sul punto non ha innovato.
2006
Casale, D. (2006). Licenziamento, conciliazione giudiziale e successiva insolvenza: la copertura del Fondo di garanzia. IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA, XII(fasc. 11), 1095-1098.
Casale, Davide
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