Il Tribunale di Ravenna perviene, in sede cautelare, a due decisioni contrapposte in tema di interpretazione ed applicazione dell’art. 63, d.lgs. n. 165/2001, disposizione la quale, nel devolvere al giudice ordinario “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro con la P.A. precisa altresì che allorquando vengano in questione atti amministrativi presupposti, rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica se illegittimi. Mentre il primo giudice, accogliendo il ricorso di un vigile del fuoco volontario che era stato radiato dal relativo elenco a seguito di provvedimento ministeriale, individua il petitum sostanziale nel diritto soggettivo al lavoro, disapplicando, in via incidentale, l’atto ministeriale di cancellazione ritenuto illegittimo, il Tribunale del reclamo accoglie l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa, ritenendo che, nel caso di specie, la questione di legittimità del provvedimento amministrativo non ha carattere pregiudiziale rispetto all’oggetto del giudizio “ma viene sostanzialmente a coincidere con esso”. Il commento, misurate entrambe le pronunce con gli indirizzi – non sempre univoci – di dottrina e giurisprudenza, propende per la soluzione accolta nella prima ordinanza: per un verso, infatti, si ritiene che l’art. 63 delinei un sistema orientato alla concentrazione della tutela davanti all’A.G.O., per l’altro, in caso di atti amministrativi puntualmente e direttamente incidenti su diritti soggettivi, si evidenzia come non sussistano insormontabili ostacoli normativi all’annullamento dei medesimi da parte del giudice ordinario.
F. Martelloni (2008). I poteri di intervento del giudice ordinario sull'atto amministrativo presupposto. IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA, 3, 281-295.
I poteri di intervento del giudice ordinario sull'atto amministrativo presupposto
MARTELLONI, FEDERICO
2008
Abstract
Il Tribunale di Ravenna perviene, in sede cautelare, a due decisioni contrapposte in tema di interpretazione ed applicazione dell’art. 63, d.lgs. n. 165/2001, disposizione la quale, nel devolvere al giudice ordinario “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro con la P.A. precisa altresì che allorquando vengano in questione atti amministrativi presupposti, rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica se illegittimi. Mentre il primo giudice, accogliendo il ricorso di un vigile del fuoco volontario che era stato radiato dal relativo elenco a seguito di provvedimento ministeriale, individua il petitum sostanziale nel diritto soggettivo al lavoro, disapplicando, in via incidentale, l’atto ministeriale di cancellazione ritenuto illegittimo, il Tribunale del reclamo accoglie l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa, ritenendo che, nel caso di specie, la questione di legittimità del provvedimento amministrativo non ha carattere pregiudiziale rispetto all’oggetto del giudizio “ma viene sostanzialmente a coincidere con esso”. Il commento, misurate entrambe le pronunce con gli indirizzi – non sempre univoci – di dottrina e giurisprudenza, propende per la soluzione accolta nella prima ordinanza: per un verso, infatti, si ritiene che l’art. 63 delinei un sistema orientato alla concentrazione della tutela davanti all’A.G.O., per l’altro, in caso di atti amministrativi puntualmente e direttamente incidenti su diritti soggettivi, si evidenzia come non sussistano insormontabili ostacoli normativi all’annullamento dei medesimi da parte del giudice ordinario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.