Lo scritto analizza la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (direttiva 2024/1760/UE) dal punto di vista del diritto penale, soffermandosi, in primo luogo, sui suoi possibili effetti sulle posizioni di garanzia all’interno delle società di capitali. Dopo aver chiarito in che modo la nuova normativa potrà influenzare la ricostruzione della responsabilità omissiva degli amministratori di società, lo scritto esamina le complesse interazioni, che prevedibilmente potranno instaurarsi tra la “sostenibilità”, come concetto giuridico, e la colpa penale. Vengono in particolare evidenziati i possibili nessi – niente affatto lineari – tra sostenibilità e rischio consentito. Gli effetti della direttiva paiono tanto più incisivi, dal momento che gli amministratori sono tenuti a valutare i rischi derivanti dalla “catena di attività” entro la quale la loro società è inserita, sì che si genera l’impressione di una posizione di garanzia estesa anche ai reati realizzati oltre il perimetro della singola società. In ultimo, lo scritto prende in considerazione il rilievo che la normativa di sostenibilità potrà assumere rispetto alla responsabilità penale dei membri dell’organo di controllo.
Nisco, A. (2026). Possibili effetti della direttiva due diligence sulle posizioni di garanzia societarie e sulla colpa nei reati d’impresa. DISCRIMEN, 11.03.2026, 1-31.
Possibili effetti della direttiva due diligence sulle posizioni di garanzia societarie e sulla colpa nei reati d’impresa
Attilio Nisco
2026
Abstract
Lo scritto analizza la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (direttiva 2024/1760/UE) dal punto di vista del diritto penale, soffermandosi, in primo luogo, sui suoi possibili effetti sulle posizioni di garanzia all’interno delle società di capitali. Dopo aver chiarito in che modo la nuova normativa potrà influenzare la ricostruzione della responsabilità omissiva degli amministratori di società, lo scritto esamina le complesse interazioni, che prevedibilmente potranno instaurarsi tra la “sostenibilità”, come concetto giuridico, e la colpa penale. Vengono in particolare evidenziati i possibili nessi – niente affatto lineari – tra sostenibilità e rischio consentito. Gli effetti della direttiva paiono tanto più incisivi, dal momento che gli amministratori sono tenuti a valutare i rischi derivanti dalla “catena di attività” entro la quale la loro società è inserita, sì che si genera l’impressione di una posizione di garanzia estesa anche ai reati realizzati oltre il perimetro della singola società. In ultimo, lo scritto prende in considerazione il rilievo che la normativa di sostenibilità potrà assumere rispetto alla responsabilità penale dei membri dell’organo di controllo.| File | Dimensione | Formato | |
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