Nella sentenza commentata la giurisprudenza di merito interviene a definire le regole di spettanza della c.d. detrazione I.R.P.E.F. per lespese di ristrutturazione edilizia che un soggetto abbia sostenuto in relazione all’immobile di proprietà di un suo familiare. Pur riaffermando la necessità che al momento di inizio dei lavori sussista il requisito della convivenza attuale ed effettiva tra il proprietario e il suo familiare, essa propone una nozione di convivenza anche solo “potenziale” e “futura”, che di fatto finisce per sganciare, nello spazio e nel tempo, il soggetto che intende fruire della detrazione da qualsiasi attuale ed effettivo rapporto di compossesso o detenzione dell’immobile per il quale sono sostenute le spese. Con ciò, però, ponendosi in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità. Nell'articolo, in chiave critica, si cercano di analizzare congiuntamente tra loro gli orientamenti della prassi e della giurisprudenza tributaria sia di merito sia di legittimità, con riguardo al concetto di "residenza della famiglia" e a quello di "convivenza dei familiari " validi ai fini fiscali, discutendone l'eterogeneità (variabile da tributo a tributo) e rilevando la difficoltà di ricostruire in sede interpretativa nozioni coerenti ed unitarie.

IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE I.R.P.E.F. DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER I FAMILIARI CONVIVENTI: TRA PRESUNZIONE DI “CONVIVENZA POTENZIALE” E PROVA DELL’EFFETTIVO POSSESSO DELL’IMMOBILE / A. Mondini. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - STAMPA. - 3:(2010), pp. 306-313.

IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE I.R.P.E.F. DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER I FAMILIARI CONVIVENTI: TRA PRESUNZIONE DI “CONVIVENZA POTENZIALE” E PROVA DELL’EFFETTIVO POSSESSO DELL’IMMOBILE

MONDINI, ANDREA
2010

Abstract

Nella sentenza commentata la giurisprudenza di merito interviene a definire le regole di spettanza della c.d. detrazione I.R.P.E.F. per lespese di ristrutturazione edilizia che un soggetto abbia sostenuto in relazione all’immobile di proprietà di un suo familiare. Pur riaffermando la necessità che al momento di inizio dei lavori sussista il requisito della convivenza attuale ed effettiva tra il proprietario e il suo familiare, essa propone una nozione di convivenza anche solo “potenziale” e “futura”, che di fatto finisce per sganciare, nello spazio e nel tempo, il soggetto che intende fruire della detrazione da qualsiasi attuale ed effettivo rapporto di compossesso o detenzione dell’immobile per il quale sono sostenute le spese. Con ciò, però, ponendosi in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità. Nell'articolo, in chiave critica, si cercano di analizzare congiuntamente tra loro gli orientamenti della prassi e della giurisprudenza tributaria sia di merito sia di legittimità, con riguardo al concetto di "residenza della famiglia" e a quello di "convivenza dei familiari " validi ai fini fiscali, discutendone l'eterogeneità (variabile da tributo a tributo) e rilevando la difficoltà di ricostruire in sede interpretativa nozioni coerenti ed unitarie.
2010
IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE I.R.P.E.F. DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER I FAMILIARI CONVIVENTI: TRA PRESUNZIONE DI “CONVIVENZA POTENZIALE” E PROVA DELL’EFFETTIVO POSSESSO DELL’IMMOBILE / A. Mondini. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - STAMPA. - 3:(2010), pp. 306-313.
A. Mondini
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/97547
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact