La decisione in commento, che rappresenta l’apporto piu` recente nella costruzione pretoria dell’istituto, sancisce l’illegittimita` del regime indennitario per danno da vaccino, nella misura in cui la decadenza dal diritto non corre dalla effettiva possibilita` di avvalersi del beneficio. Viene con cio` allontanata l’ipotesi del giudice remittente, tesa a innestare nel regime dell’indennizzo il meccanismo della decadenza mobile, proprio del regime pensionistico. Rimane in ombra la disparita` del trattamento dei nuovi ammessi all’indennizzo, forzati a ricevere la minore somma indicata dall’art. 2, 3o comma, L. n. 210/1992, per il periodo che va dal sorgere del danno all’ottenimento del beneficio, passando necessariamente per la previa inclusione della nuova fattispecie nella tutela indennitaria.
CEVOLANI (2024). La decadenza dall’indennizzo per danno da vaccino nelle nuove fattispecie ammesse. GIURISPRUDENZA ITALIANA, 2, 281-287.
La decadenza dall’indennizzo per danno da vaccino nelle nuove fattispecie ammesse
CEVOLANI
2024
Abstract
La decisione in commento, che rappresenta l’apporto piu` recente nella costruzione pretoria dell’istituto, sancisce l’illegittimita` del regime indennitario per danno da vaccino, nella misura in cui la decadenza dal diritto non corre dalla effettiva possibilita` di avvalersi del beneficio. Viene con cio` allontanata l’ipotesi del giudice remittente, tesa a innestare nel regime dell’indennizzo il meccanismo della decadenza mobile, proprio del regime pensionistico. Rimane in ombra la disparita` del trattamento dei nuovi ammessi all’indennizzo, forzati a ricevere la minore somma indicata dall’art. 2, 3o comma, L. n. 210/1992, per il periodo che va dal sorgere del danno all’ottenimento del beneficio, passando necessariamente per la previa inclusione della nuova fattispecie nella tutela indennitaria.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.