Il presente contributo prende in esame i requisiti formali introdotti dal legislatore in piena emergenza pandemica dal Covid-19 con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 novembre 2020, n. 176 nell’ambito del processo penale, che intraprende la strada di informatizzazione dei procedimenti. In particolare, l’Autore esaminerà l’indispensabilità nelle impugnazioni telematiche, quali menti informatici, della sottoscrizione digitale dell’atto da parte del difensore, la trasmissibilità alla cancelleria del giudice competente tramite la casella di posta elettronica certificata del difensore e infine la necessità, anche per la scansione dei documenti allegati all’atto introduttivo, che sia apposta la firma digitale per conformità agli originali che rimangono nella disponibilità del difensore.
C. Chilin (2022). Pec e inammissibilità dell’impugnazione priva della sottoscrizione digitale del difensore. DIRITTO DI INTERNET, 2, 323-331.
Pec e inammissibilità dell’impugnazione priva della sottoscrizione digitale del difensore
C. Chilin
2022
Abstract
Il presente contributo prende in esame i requisiti formali introdotti dal legislatore in piena emergenza pandemica dal Covid-19 con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 novembre 2020, n. 176 nell’ambito del processo penale, che intraprende la strada di informatizzazione dei procedimenti. In particolare, l’Autore esaminerà l’indispensabilità nelle impugnazioni telematiche, quali menti informatici, della sottoscrizione digitale dell’atto da parte del difensore, la trasmissibilità alla cancelleria del giudice competente tramite la casella di posta elettronica certificata del difensore e infine la necessità, anche per la scansione dei documenti allegati all’atto introduttivo, che sia apposta la firma digitale per conformità agli originali che rimangono nella disponibilità del difensore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


