Con l’ordinanza che si annota si chiede alle Sezioni Unite di pronunciarsi sulla spettanza di un credito IVA chiesto a rimborso in relazione a operazioni svolte su beni di terzi. Sul tema esistono, infatti, due diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo il primo orientamento, il diritto al rimborso spetterebbe all’unica condizione che il bene sia utilizzato in funzione strumentale all’esercizio dell’impresa; tale soluzione sarebbe quella più coerente con il principio di neutralità dell’imposta. Per il secondo orientamento, che valorizza la nozione di bene ammortizzabile TUIR e qualifica la possibilità di chiedere il rimborso come “facoltà eccezionale”, sarebbero necessarie sia la strumentalità all’esercizio dell’attività di impresa, sia l’acquisto da parte dell’impresa stessa. Nel richiedere la trattazione della questione da parte delle Sezioni Unite, l’ordinanza sottolinea la centralità dei principi che regolano l’autonomia procedurale degli Stati in ambito IVA (equivalenza ed effettività) nella soluzione della questione e prospetta la futura trattazione di questioni fondamentali relative alla disciplina nazionale del rimborso.
Alessia Fidelangeli (2024). I presupposti per il riconoscimento del diritto alla detrazione e del diritto al rimborso IVA possono essere diversificati? La questione sull’art. 30, comma 2 lett. c), D.P.R. 633/1972 è rimessa alle Sezioni Unite. RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO, 1, 1-15.
I presupposti per il riconoscimento del diritto alla detrazione e del diritto al rimborso IVA possono essere diversificati? La questione sull’art. 30, comma 2 lett. c), D.P.R. 633/1972 è rimessa alle Sezioni Unite
Alessia Fidelangeli
2024
Abstract
Con l’ordinanza che si annota si chiede alle Sezioni Unite di pronunciarsi sulla spettanza di un credito IVA chiesto a rimborso in relazione a operazioni svolte su beni di terzi. Sul tema esistono, infatti, due diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo il primo orientamento, il diritto al rimborso spetterebbe all’unica condizione che il bene sia utilizzato in funzione strumentale all’esercizio dell’impresa; tale soluzione sarebbe quella più coerente con il principio di neutralità dell’imposta. Per il secondo orientamento, che valorizza la nozione di bene ammortizzabile TUIR e qualifica la possibilità di chiedere il rimborso come “facoltà eccezionale”, sarebbero necessarie sia la strumentalità all’esercizio dell’attività di impresa, sia l’acquisto da parte dell’impresa stessa. Nel richiedere la trattazione della questione da parte delle Sezioni Unite, l’ordinanza sottolinea la centralità dei principi che regolano l’autonomia procedurale degli Stati in ambito IVA (equivalenza ed effettività) nella soluzione della questione e prospetta la futura trattazione di questioni fondamentali relative alla disciplina nazionale del rimborso.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.