L'elaborato prende le mosse da una recente sentenza della Cassazione, che si inserisce nel maggioritario filone giurisprudenziale secondo il quale, in base alla prevalenza del criterio funzionalistico, che pone l’accento non sul criterio formale ma su quello dell’effettività, colui che esercita di fatto le funzioni dell’amministratore, oltre che dei reati societari di cui all’art. 2639 c.c., risponde anche dei reati fallimentari e tributari. Pur nella consapevolezza di questo orientamento maggioritario, Ll'Autrice, dopo aver analizzato la figura dell'amministratore di fatto prima e dopo la riforma del 2002, ritiene che sia preferibile aderire a un'interpretazione tassativa dell'art. 2639, comma 1, c.c. da intendersi come espressione della volontà legislativa di riconoscere la rilevanza delle figure di fatto unicamente entro i limiti segnati dalla norma de qua.

La Cassazione torna sulla figura dell’amministratore di fatto nell’ambito dei reati fallimentari e tributari

Rebecca Girani
2023

Abstract

L'elaborato prende le mosse da una recente sentenza della Cassazione, che si inserisce nel maggioritario filone giurisprudenziale secondo il quale, in base alla prevalenza del criterio funzionalistico, che pone l’accento non sul criterio formale ma su quello dell’effettività, colui che esercita di fatto le funzioni dell’amministratore, oltre che dei reati societari di cui all’art. 2639 c.c., risponde anche dei reati fallimentari e tributari. Pur nella consapevolezza di questo orientamento maggioritario, Ll'Autrice, dopo aver analizzato la figura dell'amministratore di fatto prima e dopo la riforma del 2002, ritiene che sia preferibile aderire a un'interpretazione tassativa dell'art. 2639, comma 1, c.c. da intendersi come espressione della volontà legislativa di riconoscere la rilevanza delle figure di fatto unicamente entro i limiti segnati dalla norma de qua.
2023
Rebecca Girani
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/963846
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