La Cassazione statuisce che l’art. 580 c.c., nell’accordare un assegno vitalizio a carico dell’eredità del genitore biologico ai figli non riconoscibili, si applica anche al figlio che abbia scelto di non rimuovere il proprio status, non avendo impugnato il riconoscimento o proposto l’azione di disconoscimento di paternità. Secondo la Corte, il figlio può scegliere tra la minore tutela successoria di cui all’art. 580 c.c., conservando la stabilità della sua precedente identità familiare, e quella piena che gli competerebbe ove facesse venir meno il precedente status e accertare giudizialmente la filiazione biologica. L’Autore, ripercorsi gli indirizzi giurisprudenziali maturati sul tema prima della riforma della filiazione, mette in evidenza come una consimile tutela comporti un eterodosso cumulo di diritti successori.

Chi ha lo stato di figlio altrui può conseguire i diritti successori ex art. 580 c.c. nei confronti degli eredi del preteso padre biologico

Michele Sesta
2023

Abstract

La Cassazione statuisce che l’art. 580 c.c., nell’accordare un assegno vitalizio a carico dell’eredità del genitore biologico ai figli non riconoscibili, si applica anche al figlio che abbia scelto di non rimuovere il proprio status, non avendo impugnato il riconoscimento o proposto l’azione di disconoscimento di paternità. Secondo la Corte, il figlio può scegliere tra la minore tutela successoria di cui all’art. 580 c.c., conservando la stabilità della sua precedente identità familiare, e quella piena che gli competerebbe ove facesse venir meno il precedente status e accertare giudizialmente la filiazione biologica. L’Autore, ripercorsi gli indirizzi giurisprudenziali maturati sul tema prima della riforma della filiazione, mette in evidenza come una consimile tutela comporti un eterodosso cumulo di diritti successori.
2023
Michele Sesta
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/962258
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