L’ordinanza in commento, sulla scia della decisione delle Sezioni Unite n. 38162/2022, nel confermare la contrarietà all’ordine pubblico e l’illiceità della maternità surrogata afferma che sussiste il diritto del minore nato all’estero su commissione a veder riconosciuto sul piano giuridico il legame con il genitore biologico e anche con quello di intenzione. Ciò comporta la regolarità della trascrizione parziale - limitata all’indicazione del solo padre biologico - dell’atto straniero recante anche quella del genitore di intenzione. Quanto a quest’ultimo, il rapporto giuridico col figlio potrà attuarsi attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184/1984. L’A. evidenzia come tale statuizione risulti allo stato coerente con pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, mentre il panorama dottrinale si presenta più composito, ravvisandosi, accanto a opinioni adesive all’orientamento giurisprudenziale, rilievi critici, sia nel senso che lo strumento dell’adozione in casi particolari sia insufficiente a garantire i diritti del nato, sia, tutto all’opposto, che lo stesso possa rappresentare un indebolimento del divieto.

La maternità surrogata nel dialogo tra Corti e Dottrina

Michele Sesta
2024

Abstract

L’ordinanza in commento, sulla scia della decisione delle Sezioni Unite n. 38162/2022, nel confermare la contrarietà all’ordine pubblico e l’illiceità della maternità surrogata afferma che sussiste il diritto del minore nato all’estero su commissione a veder riconosciuto sul piano giuridico il legame con il genitore biologico e anche con quello di intenzione. Ciò comporta la regolarità della trascrizione parziale - limitata all’indicazione del solo padre biologico - dell’atto straniero recante anche quella del genitore di intenzione. Quanto a quest’ultimo, il rapporto giuridico col figlio potrà attuarsi attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184/1984. L’A. evidenzia come tale statuizione risulti allo stato coerente con pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, mentre il panorama dottrinale si presenta più composito, ravvisandosi, accanto a opinioni adesive all’orientamento giurisprudenziale, rilievi critici, sia nel senso che lo strumento dell’adozione in casi particolari sia insufficiente a garantire i diritti del nato, sia, tutto all’opposto, che lo stesso possa rappresentare un indebolimento del divieto.
2024
Michele Sesta
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