The Italian Supreme Court tackles once again the issue of civil liability for small physical injuries as regulated by article 139 of the priv. ins. c. (Decree 7 September 2005, no. 209). While the legislature – concerned about the soaring costs of the compulsory insurance system for the circulation of motor vehicles – pushed to deny compensation of small claims unless evidenced by means of instrumental clinical examination, the Supreme Court expressed a more liberal view, prioritizing the integral judicial protection of the person as such. All damages must be proven on the basis of «flawless and scientifically impeccable medical-legal criteria», not limited to instrumental clinical examination.
L’art. 139, comma 2, c. ass., nell’attuale formulazione, stabilisce che non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente le lesioni i cui esiti permanenti siano contenuti entro la soglia invalidante del 9 per cento e che «non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo». Nel ricostruire la ratio legis, la Corte di cassazione con la pronuncia in commento ha condiviso il bisogno che tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati e consulenti tecnici) siano sollecitati a un rigoroso accertamento dell’effettiva esistenza delle patologie di modesta entità. Tuttavia, all’esito di un’interpretazione sistematica ispirata al primato della legalità costituzionale, non si è mancato di specificare che il rigore non può essere inteso nel senso che la prova del pregiudizio debba essere fornita, nel caso di microlesioni, sempre e comunque con l’accertamento clinico strumentale. Può essere ammesso a risarcimento anche il danno non patrimoniale i cui postumi, ancorché non ‘visibili’ (dunque, insuscettibili di accertamenti strumentali), siano comunque comprovabili sulla base di una «ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale». L’articolo, muovendo dall’esame delle critiche che i primi commentatori hanno rivolto all’orientamento condiviso dalla Suprema Corte, sottolinea come il principio di integralità del risarcimento del danno, per quanto scosso da plurimi interventi normativi settoriali e osteggiato della dottrina piú incline all’analisi economica del diritto, abbia grazie a tale orientamento conservato una sua centralità nelle argomentazioni della giurisprudenza.
Francesco Quarta (2023). Microlesioni e assicurazione della responsabilità civile. IL FORO NAPOLETANO, 2, 437-456.
Microlesioni e assicurazione della responsabilità civile
Francesco Quarta
2023
Abstract
The Italian Supreme Court tackles once again the issue of civil liability for small physical injuries as regulated by article 139 of the priv. ins. c. (Decree 7 September 2005, no. 209). While the legislature – concerned about the soaring costs of the compulsory insurance system for the circulation of motor vehicles – pushed to deny compensation of small claims unless evidenced by means of instrumental clinical examination, the Supreme Court expressed a more liberal view, prioritizing the integral judicial protection of the person as such. All damages must be proven on the basis of «flawless and scientifically impeccable medical-legal criteria», not limited to instrumental clinical examination.File | Dimensione | Formato | |
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