La Corte di Cassazione si esprime sull’applicazione dell’imposta di registro ad un atto di divisione ereditaria posto in essere in presenza di precedenti donazioni effettuate dal de cuius e oggetto di collazione secondo il regime civilistico e conferma una recente pronuncia secondo la quale l’istituto della collazione dovrebbe essere considerato ai fini della tassazione dei conguagli divisionali in sede di divisione ereditaria. Nella sentenza si specifica ulteriormente che un regime impositivo che non tiene conto delle donazioni effettuate in vita dal de cuius colpirebbe un disavanzo tra quota di fatto e quota di diritto che non è indice dell’attribuzione di una ricchezza supplementare e, perciò, sarebbe contrario a quanto previsto dall’art. 53 Cost., oltre a mettere in discussione la neutralità impositiva del tributo. Inoltre, la pronuncia suggerisce che l’operatività della collazione riguardi soltanto la determinazione della quota effettivamente spettante ai singoli coeredi cui applicare l’aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari o immobiliari e non si estenda anche alla determinazione della massa comune cui applicare l’aliquota dell’1% prevista per gli atti dichiarativi.
Alessia Fidelangeli (2023). L’applicazione dell’imposta di registro alla divisione ereditaria con conguagli e la rilevanza dell’istituto della collazione (nota a Cass. n. 2588/2023). RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO, 33(4), 154-173.
L’applicazione dell’imposta di registro alla divisione ereditaria con conguagli e la rilevanza dell’istituto della collazione (nota a Cass. n. 2588/2023)
Alessia Fidelangeli
2023
Abstract
La Corte di Cassazione si esprime sull’applicazione dell’imposta di registro ad un atto di divisione ereditaria posto in essere in presenza di precedenti donazioni effettuate dal de cuius e oggetto di collazione secondo il regime civilistico e conferma una recente pronuncia secondo la quale l’istituto della collazione dovrebbe essere considerato ai fini della tassazione dei conguagli divisionali in sede di divisione ereditaria. Nella sentenza si specifica ulteriormente che un regime impositivo che non tiene conto delle donazioni effettuate in vita dal de cuius colpirebbe un disavanzo tra quota di fatto e quota di diritto che non è indice dell’attribuzione di una ricchezza supplementare e, perciò, sarebbe contrario a quanto previsto dall’art. 53 Cost., oltre a mettere in discussione la neutralità impositiva del tributo. Inoltre, la pronuncia suggerisce che l’operatività della collazione riguardi soltanto la determinazione della quota effettivamente spettante ai singoli coeredi cui applicare l’aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari o immobiliari e non si estenda anche alla determinazione della massa comune cui applicare l’aliquota dell’1% prevista per gli atti dichiarativi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.