Il contributo costituisce un commento a Tribunale di Vasto, 15 maggio, 2017 (ord.), secondo cui il termine di giorni quindici previsto dall’art. 5, comma 2°, d.leg. n. 28/2010, assegnato dal giudice alle parti per la presentazione della domanda di mediazione ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il deposito dell’istanza oltre il termine suddetto non determina l’improcedibilità della domanda, a meno che dal ritardo non sia derivato un pregiudizio all’effettivo esperimento della mediazione prima dell’udienza di verifica, fissata ex art. 5, comma 2°, d.leg. n. 28/2010
Carolina Mancuso (2017). La tardiva proposizione dell’istanza di mediazione non determina l’improcedibilità della domanda. EUROCONFERENCE LEGAL, 21 Novembre 2017, 1-3.
La tardiva proposizione dell’istanza di mediazione non determina l’improcedibilità della domanda
Carolina Mancuso
2017
Abstract
Il contributo costituisce un commento a Tribunale di Vasto, 15 maggio, 2017 (ord.), secondo cui il termine di giorni quindici previsto dall’art. 5, comma 2°, d.leg. n. 28/2010, assegnato dal giudice alle parti per la presentazione della domanda di mediazione ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il deposito dell’istanza oltre il termine suddetto non determina l’improcedibilità della domanda, a meno che dal ritardo non sia derivato un pregiudizio all’effettivo esperimento della mediazione prima dell’udienza di verifica, fissata ex art. 5, comma 2°, d.leg. n. 28/2010I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.