Il commento pubblicato riguarda la sentenza n. 196 del 2022 della Corte costituzionale, in materia tributaria. Pur trattandosi di una pronuncia di inammissibilità della questione di costituzionalità prospettata per difetto di motivazione da parte del giudice a quo, offre lo spunto per ragionare intorno al regime di tassazione del reddito fondiario derivante da locazione di fabbricato di proprietà, ex art. 37 comma 4-bis e art. 26 comma 1 del TUIR, in caso di morosità del conduttore. Il commento cerca di individuare e di inquadrare, tra le righe della particolare sentenza, il suggerimento, da parte della stessa Corte costituzionale, di una possibile strategia argomentativa per future rimessioni da parte della giurisdizione tributaria, in merito alla legittimità ex art. 3 e 53 Cost. dello speciale regime di imposizione dei redditi da locazione di fabbricati. Questo, infatti, appare tuttora strutturato su una differenziazione del trattamento delle situazioni di mancata percezione dei canoni di locazione, per mora debendi del locatario, secondo che si tratti di locazioni di fabbricati ad uso abitativo oppure di locazioni di fabbricati ad uso commerciale. Una tale differenziazione si può prospettare come discriminatoria. Le dissonanze sia interne a tale regime speciale sia tra il sotto-sistema di tassazione dei redditi di locazione rispetto al sistema d’imposta, sono venute incrementandosi nel corso del tempo e appaiono sempre più insostenibili. Il commento alla sentenza della Consulta cerca di dimostrare come proprio tale pronuncia, per il particolare legal reasoning seguito dai giudici costituzionali, lasci intravedere la possibilità di ottenere in futuro una decisione manipolativa della stessa Consulta, a condizione di impostare in una certa direzione l’atto di promovimento e di fare leva su alcune argomentazioni. Nel commento si sostiene infatti che, proprio nella sentenza analizzata, la Consulta stessa sembri mostrare la disponibilità a risolvere una volta per tutte le anomalie dell’attuale sotto-sistema di tassazione dei redditi da fabbricati quando si è in presenza di patologie dell'adempimento da parte dei locatari. Tra le righe della sentenza il commento sostiene che sia possibile individuare una direzione precisa in cui la Corte, se opportunamente sollecitata, potrebbe muoversi: si riunificherebbero tutti i redditi da locazione sotto un medesimo regime impositivo in cui il reddito fondiario imponibile è sempre il corrispettivo risultante dal contratto, ma solo se la sua mancata percezione non viene comprovata attivando sedi e strumenti (più o meno specifici) di tutela giurisdizionale idonei ad accertare che non vi è più alcuna ragionevole possibilità che la capacità contributiva si manifesti “effettivamente” e in concreto.

Il regime fiscale dei canoni di locazione non riscossi per morosità del conduttore: l'ennesima decisione di inammissibilità non dissipa le ombre di incostituzionalità

Andrea Mondini
2022

Abstract

Il commento pubblicato riguarda la sentenza n. 196 del 2022 della Corte costituzionale, in materia tributaria. Pur trattandosi di una pronuncia di inammissibilità della questione di costituzionalità prospettata per difetto di motivazione da parte del giudice a quo, offre lo spunto per ragionare intorno al regime di tassazione del reddito fondiario derivante da locazione di fabbricato di proprietà, ex art. 37 comma 4-bis e art. 26 comma 1 del TUIR, in caso di morosità del conduttore. Il commento cerca di individuare e di inquadrare, tra le righe della particolare sentenza, il suggerimento, da parte della stessa Corte costituzionale, di una possibile strategia argomentativa per future rimessioni da parte della giurisdizione tributaria, in merito alla legittimità ex art. 3 e 53 Cost. dello speciale regime di imposizione dei redditi da locazione di fabbricati. Questo, infatti, appare tuttora strutturato su una differenziazione del trattamento delle situazioni di mancata percezione dei canoni di locazione, per mora debendi del locatario, secondo che si tratti di locazioni di fabbricati ad uso abitativo oppure di locazioni di fabbricati ad uso commerciale. Una tale differenziazione si può prospettare come discriminatoria. Le dissonanze sia interne a tale regime speciale sia tra il sotto-sistema di tassazione dei redditi di locazione rispetto al sistema d’imposta, sono venute incrementandosi nel corso del tempo e appaiono sempre più insostenibili. Il commento alla sentenza della Consulta cerca di dimostrare come proprio tale pronuncia, per il particolare legal reasoning seguito dai giudici costituzionali, lasci intravedere la possibilità di ottenere in futuro una decisione manipolativa della stessa Consulta, a condizione di impostare in una certa direzione l’atto di promovimento e di fare leva su alcune argomentazioni. Nel commento si sostiene infatti che, proprio nella sentenza analizzata, la Consulta stessa sembri mostrare la disponibilità a risolvere una volta per tutte le anomalie dell’attuale sotto-sistema di tassazione dei redditi da fabbricati quando si è in presenza di patologie dell'adempimento da parte dei locatari. Tra le righe della sentenza il commento sostiene che sia possibile individuare una direzione precisa in cui la Corte, se opportunamente sollecitata, potrebbe muoversi: si riunificherebbero tutti i redditi da locazione sotto un medesimo regime impositivo in cui il reddito fondiario imponibile è sempre il corrispettivo risultante dal contratto, ma solo se la sua mancata percezione non viene comprovata attivando sedi e strumenti (più o meno specifici) di tutela giurisdizionale idonei ad accertare che non vi è più alcuna ragionevole possibilità che la capacità contributiva si manifesti “effettivamente” e in concreto.
2022
Andrea Mondini
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