Il finanziamento concesso da una banca popolare allo scopo di finanziare l’acquisto o la sottoscrizione di azioni della stessa banca finanziatrice è nullo per violazione del divieto (relativo) di assistenza finanziaria ex art. 2358 c.c., applicabile anche all’impresa bancaria organizzata in forma cooperativa in forza del rinvio di cui all’art. 2519 c.c. e dell’art. 150-bis TUB in materia di banche popolari. Nel caso di specie, tra i contratti finanziamento e i conseguenti acquisti di azioni della banca finanziatrice da parte dei soggetti finanziati (c.d. operazioni baciate) si è ritenuto sussistente un collegamento contrattuale non meramente obiettivo ma intenzionale, cui il tribunale collega la nullità virtuale dei negozi collegati per violazione del divieto di assistenza finanziaria. La decisione si colloca nel solco dell’ormai ius receptum in materia di operazioni baciate realizzate dalle banche popolari, ma si rende opportuna una riflessione sulla piena rispondenza del rimedio utilizzato alle esigenze di tutela (del risparmio tradito) soddisfatte da questo filone giurisprudenziale.
vito de giorgio (2023). Operazioni baciate: l’art. 2358 c.c. si consolida come rimedio (atipico) al tradimento del risparmio. PACTUM, 2023, 1-11.
Operazioni baciate: l’art. 2358 c.c. si consolida come rimedio (atipico) al tradimento del risparmio
vito de giorgio
2023
Abstract
Il finanziamento concesso da una banca popolare allo scopo di finanziare l’acquisto o la sottoscrizione di azioni della stessa banca finanziatrice è nullo per violazione del divieto (relativo) di assistenza finanziaria ex art. 2358 c.c., applicabile anche all’impresa bancaria organizzata in forma cooperativa in forza del rinvio di cui all’art. 2519 c.c. e dell’art. 150-bis TUB in materia di banche popolari. Nel caso di specie, tra i contratti finanziamento e i conseguenti acquisti di azioni della banca finanziatrice da parte dei soggetti finanziati (c.d. operazioni baciate) si è ritenuto sussistente un collegamento contrattuale non meramente obiettivo ma intenzionale, cui il tribunale collega la nullità virtuale dei negozi collegati per violazione del divieto di assistenza finanziaria. La decisione si colloca nel solco dell’ormai ius receptum in materia di operazioni baciate realizzate dalle banche popolari, ma si rende opportuna una riflessione sulla piena rispondenza del rimedio utilizzato alle esigenze di tutela (del risparmio tradito) soddisfatte da questo filone giurisprudenziale.File | Dimensione | Formato | |
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