In materia di trattamento dei dati personali, la profilazione del cliente è un'attività che va notificata al Garante della privacy, anche se i dati inseriti non determinano altro che la generazione di cookie tecnici e non "profilati" e non aprono la strada a comunicazioni di tipo commerciale. Ciò che rileva è l'avvenuta categorizzazione del soggetto-cliente. Ciò posto, atteso che la personalizzazione dell'offerta di sconto altro non è che una manifestazione della profilazione del cliente, anche se non identificato individualmente, attraverso un'analisi delle abitudini per arrivare ad "un'offerta commerciale il più possibile ritagliata sulle concrete caratteristiche dell'interessato". Conseguentemente, è legittima la sanzione inflitta dall'Autorità Garante Privacy alla società di autonoleggio che traccia il profilo del cliente, grazie alle informazioni aggiuntive e specifiche sulle sue abitudini ottenute come condizione per accedere a sconti personalizzati, senza relativa notifica al Garante stesso. In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.
Profilazione, onere probatorio e quantificazione delle sanzioni / C. del federico. - In: DIRITTO DI INTERNET. - ISSN 2612-4491. - ELETTRONICO. - 2:(2022), pp. 267-272.
Profilazione, onere probatorio e quantificazione delle sanzioni
C. del federico
2022
Abstract
In materia di trattamento dei dati personali, la profilazione del cliente è un'attività che va notificata al Garante della privacy, anche se i dati inseriti non determinano altro che la generazione di cookie tecnici e non "profilati" e non aprono la strada a comunicazioni di tipo commerciale. Ciò che rileva è l'avvenuta categorizzazione del soggetto-cliente. Ciò posto, atteso che la personalizzazione dell'offerta di sconto altro non è che una manifestazione della profilazione del cliente, anche se non identificato individualmente, attraverso un'analisi delle abitudini per arrivare ad "un'offerta commerciale il più possibile ritagliata sulle concrete caratteristiche dell'interessato". Conseguentemente, è legittima la sanzione inflitta dall'Autorità Garante Privacy alla società di autonoleggio che traccia il profilo del cliente, grazie alle informazioni aggiuntive e specifiche sulle sue abitudini ottenute come condizione per accedere a sconti personalizzati, senza relativa notifica al Garante stesso. In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.