La sentenza del tribunale di Perugia in esame rappresenta un interessante spunto di riflessione in merito a due aspetti della vita delle società in acco-mandita, l’uno processuale e l’altro sostanziale, che possono dare origine a problematicità in tutti i casi in cui le contrapposte posizioni dei soci rischino di fare naufragare la compagine sociale verso un’inevitabile nomina giudiziale del liquidatore, ovvero verso un’altrettanto inevitabile procedura concorsuale, a fronte di possibili dissidi nell’affrontare situazioni di crisi finanziaria, pur in presenza di mezzi patrimoniali astrattamente idonei a farne fronte. In virtù del c.d. principio della strumentalità attenuata che consente uno svincolo tra misura cautelare e giudizio di merito, dando accesso alla possibilità di adozione di provvedimenti cautelari dichiarativi aventi un contenuto decisorio identico a quello di una futura decisione che potrebbe anche non intervenire, la clausola statutaria che consente al socio accomandante di violare il precetto del divieto di immistione nella gestione societaria ai sensi dell’art. 2320 c.c. può essere dichiarata nulla per il tramite di un ricorso ex art. 700 c.p.c.
Soldati N. (2010). Tutela cautelare d’urgenza e nullità di clausola statutaria. LE SOCIETÀ, 10, 1257-1270.
Tutela cautelare d’urgenza e nullità di clausola statutaria
SOLDATI, NICOLA
2010
Abstract
La sentenza del tribunale di Perugia in esame rappresenta un interessante spunto di riflessione in merito a due aspetti della vita delle società in acco-mandita, l’uno processuale e l’altro sostanziale, che possono dare origine a problematicità in tutti i casi in cui le contrapposte posizioni dei soci rischino di fare naufragare la compagine sociale verso un’inevitabile nomina giudiziale del liquidatore, ovvero verso un’altrettanto inevitabile procedura concorsuale, a fronte di possibili dissidi nell’affrontare situazioni di crisi finanziaria, pur in presenza di mezzi patrimoniali astrattamente idonei a farne fronte. In virtù del c.d. principio della strumentalità attenuata che consente uno svincolo tra misura cautelare e giudizio di merito, dando accesso alla possibilità di adozione di provvedimenti cautelari dichiarativi aventi un contenuto decisorio identico a quello di una futura decisione che potrebbe anche non intervenire, la clausola statutaria che consente al socio accomandante di violare il precetto del divieto di immistione nella gestione societaria ai sensi dell’art. 2320 c.c. può essere dichiarata nulla per il tramite di un ricorso ex art. 700 c.p.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.