A fronte di un'espansione rapida del fenomeno patologico del greenwashing, si registra la convergenza di una pluralità di soggetti regolatori e di normative di riferimento, tutte accomunate dall'obiettivo di garantire il rispetto di un principio generale di verità del messaggio che abbia anche carattere pubblicitario (1). L’art 12 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in coerenza con le altre normative comunitarie e nazionali, impone alla comunicazione commerciale che evochi benefici di carattere ambientale, il riferimento a dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili. In ogni caso, la comunicazione avente tale destinazione, nel prospettare un beneficio ambientale, deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono. Ne consegue che non è conforme ad un'esigenza di effettiva tutela dell'ambiente che i vanti ambientali divengano frasi di uso comune, prive di concreto significato ai fini della caratterizzazione e della differenziazione dei prodotti (2).
Antonietta Troisi (2022). Enforcement e normative di contrasto al fenomeno del greenwashing. GIURISPRUDENZA COMMERCIALE, 49.6(5), 1257-1273.
Enforcement e normative di contrasto al fenomeno del greenwashing.
Antonietta Troisi
2022
Abstract
A fronte di un'espansione rapida del fenomeno patologico del greenwashing, si registra la convergenza di una pluralità di soggetti regolatori e di normative di riferimento, tutte accomunate dall'obiettivo di garantire il rispetto di un principio generale di verità del messaggio che abbia anche carattere pubblicitario (1). L’art 12 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in coerenza con le altre normative comunitarie e nazionali, impone alla comunicazione commerciale che evochi benefici di carattere ambientale, il riferimento a dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili. In ogni caso, la comunicazione avente tale destinazione, nel prospettare un beneficio ambientale, deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono. Ne consegue che non è conforme ad un'esigenza di effettiva tutela dell'ambiente che i vanti ambientali divengano frasi di uso comune, prive di concreto significato ai fini della caratterizzazione e della differenziazione dei prodotti (2).File | Dimensione | Formato | |
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