In un contesto nel quale è pienamente riconosciuta la pluralità dei modelli familiari e la possibilità di dare vita a famiglie che si sovrappongono nel tempo, appare necessaria una regola di attribuzione del cognome che consenta di definire nel modo più preciso, dettagliato e duraturo possibile l’identità della famiglia e l’identità personale di ciascuno dei suoi componenti individuando con chiarezza e completezza i rapporti di appartenenza alle stirpi dei genitori. In questa prospettiva la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che impongono l’automatica attribuzione del cognome paterno e l’individuazione della regola dell’attribuzione del doppio cognome derogabile solo dall’accordo dei genitori da una parte porta a compimento il percorso volto a conseguire una piena parità tra padre e madre, ma, dall’altra, dischiude complesse questioni. In particolare l’esigenza di garantire un’effettiva tutela dell’identità personale del figlio suggerisce l’opportunità di imprimere alla regola del doppio cognome un carattere di obbligatorietà escludendo la possibilità di derogare ad essa sulla scorta di un mero accordo dei genitori. L’attribuzione di un solo cognome, infatti, darebbe luogo ad una percezione solo parziale dell’identità del figlio ingenerando una visione della sua appartenenza alle stirpi genitoriali che, soprattutto nella prospettiva delle famiglie ricomposte, darebbe vita ad inopportune distorsioni nella percezione dell’identità della famiglia nel suo complesso e di quella dei singoli che la compongono.
Enrico Al Mureden (2022). Cognome e identità personale nella complessità dei rapporti familiari, in Famiglia e diritto. FAMIGLIA E DIRITTO, 10, 882-890.
Cognome e identità personale nella complessità dei rapporti familiari, in Famiglia e diritto
Enrico Al Mureden
2022
Abstract
In un contesto nel quale è pienamente riconosciuta la pluralità dei modelli familiari e la possibilità di dare vita a famiglie che si sovrappongono nel tempo, appare necessaria una regola di attribuzione del cognome che consenta di definire nel modo più preciso, dettagliato e duraturo possibile l’identità della famiglia e l’identità personale di ciascuno dei suoi componenti individuando con chiarezza e completezza i rapporti di appartenenza alle stirpi dei genitori. In questa prospettiva la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che impongono l’automatica attribuzione del cognome paterno e l’individuazione della regola dell’attribuzione del doppio cognome derogabile solo dall’accordo dei genitori da una parte porta a compimento il percorso volto a conseguire una piena parità tra padre e madre, ma, dall’altra, dischiude complesse questioni. In particolare l’esigenza di garantire un’effettiva tutela dell’identità personale del figlio suggerisce l’opportunità di imprimere alla regola del doppio cognome un carattere di obbligatorietà escludendo la possibilità di derogare ad essa sulla scorta di un mero accordo dei genitori. L’attribuzione di un solo cognome, infatti, darebbe luogo ad una percezione solo parziale dell’identità del figlio ingenerando una visione della sua appartenenza alle stirpi genitoriali che, soprattutto nella prospettiva delle famiglie ricomposte, darebbe vita ad inopportune distorsioni nella percezione dell’identità della famiglia nel suo complesso e di quella dei singoli che la compongono.File | Dimensione | Formato | |
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