Le Sezioni Unite chiariscono che la scelta del beneficiario di intraprendere una nuova convivenza stabile non determina l’automatica ed integrale estinzione dell’assegno divorzile, che, pur venendo meno nella sua componente assistenziale, può sopravvivere per quanto concerne la componente compensativa. Un simile approdo interpretativo, seppur funzionale a valorizzare il contributo endofamiliare, sembra porsi in una linea diametralmente opposta rispetto alle soluzioni adottate in altri ordinamenti e delineate da recenti progetti di legge, che convergono intorno al principio secondo cui occorre ricollegare l’estinzione automatica, radicale e definitiva di ogni forma di solidarietà postconiugale sia all’ipotesi delle nuove nozze del beneficiario sia a quella nella quale quest’ultimo intraprenda una convivenza more uxorio. Proprio questa prospettiva induce ad affermare che la disposizione che ricollega la perdita integrale dell’assegno divorzile al passaggio a nuove nozze (art. 5, comma 10, l. div.), lungi dal costituire una previsione non più ragionevole e meritevole di una rilettura, costituisce l’espressione del principio di autoresponsabilità immanente nel sistema e funzionale ad evitare un irragionevole cumulo di tutele scaturenti dalla solidarietà post-coniugale e dalla formazione di una nuova famiglia.
Enrico Al Mureden (2022). Nuova convivenza e perdurante godimento dell’assegno divorzile “compensativo” tra diritto vigente e prospettive de iure condendo. FAMIGLIA E DIRITTO, 1, 142-153.
Nuova convivenza e perdurante godimento dell’assegno divorzile “compensativo” tra diritto vigente e prospettive de iure condendo
Enrico Al Mureden
2022
Abstract
Le Sezioni Unite chiariscono che la scelta del beneficiario di intraprendere una nuova convivenza stabile non determina l’automatica ed integrale estinzione dell’assegno divorzile, che, pur venendo meno nella sua componente assistenziale, può sopravvivere per quanto concerne la componente compensativa. Un simile approdo interpretativo, seppur funzionale a valorizzare il contributo endofamiliare, sembra porsi in una linea diametralmente opposta rispetto alle soluzioni adottate in altri ordinamenti e delineate da recenti progetti di legge, che convergono intorno al principio secondo cui occorre ricollegare l’estinzione automatica, radicale e definitiva di ogni forma di solidarietà postconiugale sia all’ipotesi delle nuove nozze del beneficiario sia a quella nella quale quest’ultimo intraprenda una convivenza more uxorio. Proprio questa prospettiva induce ad affermare che la disposizione che ricollega la perdita integrale dell’assegno divorzile al passaggio a nuove nozze (art. 5, comma 10, l. div.), lungi dal costituire una previsione non più ragionevole e meritevole di una rilettura, costituisce l’espressione del principio di autoresponsabilità immanente nel sistema e funzionale ad evitare un irragionevole cumulo di tutele scaturenti dalla solidarietà post-coniugale e dalla formazione di una nuova famiglia.File | Dimensione | Formato | |
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