L’articolo si occupa di ricostruire i mutamenti giuridici che hanno interessato la speciale figura di lavoratore pubblico dell’insegnante di religione cattolica nella scuola italiana alla luce delle parallele trasformazioni dell’istituto del contratto a tempo determinato. Un percorso che ha seguito necessariamente anche il mutare degli scenari delle relazioni Stato-Chiesa in Italia e la fine del confessionismo di Stato, passando nel tempo da una precarietà strutturale alla c.d. legge Moratti del 2003 che, pur nella novità, non si è rivelata risolutiva dei problemi sul tavolo legati alla fine dell’utilizzo dei contratti a tempo determinato (sopravvissuti in ragione del 30% della forza in pianta-organico). L’ultimo intervento dei numerosi operati dai giudici sul tema, qui in commento, si deve alla Corte di Giustizia europea che, in ossequio al diritto del lavoro europeo e ai suoi cardini, con la sentenza 13 gennaio 2022 ha ritenuto la normativa nazionale di settore italiana sugli insegnanti di religione non idonea a prevenire o a sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

IL CASO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE NELLE SCUOLE PUBBLICHE ITALIANE: QUEL 30% DI “TEMPI DETERMINATI” CHE NON PIACE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (A MARGINE DELLA SENTENZA 13 GENNAIO 2022 DELLA CGUE) / ANTONELLO DE OTO. - In: IL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. - ISSN 2499-2089. - ELETTRONICO. - 2022:3(2022), pp. 625-636.

IL CASO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE NELLE SCUOLE PUBBLICHE ITALIANE: QUEL 30% DI “TEMPI DETERMINATI” CHE NON PIACE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (A MARGINE DELLA SENTENZA 13 GENNAIO 2022 DELLA CGUE)

ANTONELLO DE OTO
2022

Abstract

L’articolo si occupa di ricostruire i mutamenti giuridici che hanno interessato la speciale figura di lavoratore pubblico dell’insegnante di religione cattolica nella scuola italiana alla luce delle parallele trasformazioni dell’istituto del contratto a tempo determinato. Un percorso che ha seguito necessariamente anche il mutare degli scenari delle relazioni Stato-Chiesa in Italia e la fine del confessionismo di Stato, passando nel tempo da una precarietà strutturale alla c.d. legge Moratti del 2003 che, pur nella novità, non si è rivelata risolutiva dei problemi sul tavolo legati alla fine dell’utilizzo dei contratti a tempo determinato (sopravvissuti in ragione del 30% della forza in pianta-organico). L’ultimo intervento dei numerosi operati dai giudici sul tema, qui in commento, si deve alla Corte di Giustizia europea che, in ossequio al diritto del lavoro europeo e ai suoi cardini, con la sentenza 13 gennaio 2022 ha ritenuto la normativa nazionale di settore italiana sugli insegnanti di religione non idonea a prevenire o a sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
2022
IL CASO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE NELLE SCUOLE PUBBLICHE ITALIANE: QUEL 30% DI “TEMPI DETERMINATI” CHE NON PIACE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (A MARGINE DELLA SENTENZA 13 GENNAIO 2022 DELLA CGUE) / ANTONELLO DE OTO. - In: IL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. - ISSN 2499-2089. - ELETTRONICO. - 2022:3(2022), pp. 625-636.
ANTONELLO DE OTO
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