Il commento aderisce alla soluzione della sentenza in epigrafe, che afferma la discontinuità normativa tra la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 346 c.p. e quella del traffico di influenze illecite e, nel contempo, sancisce la riespansione della truffa sul terreno prima presidiato dalla millanteria corruttiva. Questo risultato interpretativo permette di ridefinire la complessiva area di operatività del traffico di influenze illecite, che, una volta liberato dalla componente decettiva intrinseca alla truffa, può recuperare maggiore nitidezza all’interno del proprio tipo criminoso e nei sui riflessi esterni.

Sulla discontinuità normativa tra la millanteria corruttiva e il traffico di influenze illecite

Nicola Maria Maiello
2020

Abstract

Il commento aderisce alla soluzione della sentenza in epigrafe, che afferma la discontinuità normativa tra la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 346 c.p. e quella del traffico di influenze illecite e, nel contempo, sancisce la riespansione della truffa sul terreno prima presidiato dalla millanteria corruttiva. Questo risultato interpretativo permette di ridefinire la complessiva area di operatività del traffico di influenze illecite, che, una volta liberato dalla componente decettiva intrinseca alla truffa, può recuperare maggiore nitidezza all’interno del proprio tipo criminoso e nei sui riflessi esterni.
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