Il contributo commenta la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 10 settembre 2021, n. 261 e tenendo in considerazione anche le decisioni successive e conseguenti a quella in commento (come la sentenza del Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045), parte da una ricostruzione del quadro normativo venutosi a creare in seguito all’emergenza sanitaria, per poi considerare le argomentazione del giudice amministrativo di primo grado chiamato a valutare la legittimità del provvedimento dell’autorità competente in materia di salute pubblica di sospensione dal servizio del sanitario per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 (di cui all’art. 4, co. 1, d.l. 44/2021). Il giudice amministrativo, pronunciandosi sulla legittimità del provvedimento, si esprime inoltre sull’efficacia dei vaccini utilizzati nella campagna vaccinale. Di questi afferma, in primo luogo, che non possono considerarsi farmaci sperimentali, in quanto regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell’EMA, attraverso una procedura di autorizzazione (CMA, Conditional Marketing Authorisation) il cui carattere condizionato non incide sui profili di sicurezza del farmaco. In secondo luogo, afferma che i dati statistici a oggi disponibili evidenziano l’efficacia preventiva della profilassi vaccinale rispetto alla trasmissibilità dell’infezione. Partendo da questi presupposti, il T.A.R. afferma l’indubbia valenza pubblicistica dell’interesse a prevenire lo sviluppo della malattia da Covid-19 in capo agli operatori sanitari. Infine, il T.A.R. considera la natura meramente dichiarativa dell’atto con cui si accerta l’assolvimento dell’obbligo vaccinale, e le diverse conseguenze che ne discendono.
DANIELE DONATI (2022). Obbligo vaccinale dei sanitari. T.A.R. Friuli Veneza Giulia, Sez. I, 10 settembre 2021, n. 261 - Pres. O. Settesoldi - Est. L.E. Ricci - Omissis c. ASFO - Azienda Sanitaria Friuli Occidentale As-Fo. GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, 2022(1), 120-132.
Obbligo vaccinale dei sanitari. T.A.R. Friuli Veneza Giulia, Sez. I, 10 settembre 2021, n. 261 - Pres. O. Settesoldi - Est. L.E. Ricci - Omissis c. ASFO - Azienda Sanitaria Friuli Occidentale As-Fo
DANIELE DONATI
2022
Abstract
Il contributo commenta la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 10 settembre 2021, n. 261 e tenendo in considerazione anche le decisioni successive e conseguenti a quella in commento (come la sentenza del Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045), parte da una ricostruzione del quadro normativo venutosi a creare in seguito all’emergenza sanitaria, per poi considerare le argomentazione del giudice amministrativo di primo grado chiamato a valutare la legittimità del provvedimento dell’autorità competente in materia di salute pubblica di sospensione dal servizio del sanitario per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 (di cui all’art. 4, co. 1, d.l. 44/2021). Il giudice amministrativo, pronunciandosi sulla legittimità del provvedimento, si esprime inoltre sull’efficacia dei vaccini utilizzati nella campagna vaccinale. Di questi afferma, in primo luogo, che non possono considerarsi farmaci sperimentali, in quanto regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell’EMA, attraverso una procedura di autorizzazione (CMA, Conditional Marketing Authorisation) il cui carattere condizionato non incide sui profili di sicurezza del farmaco. In secondo luogo, afferma che i dati statistici a oggi disponibili evidenziano l’efficacia preventiva della profilassi vaccinale rispetto alla trasmissibilità dell’infezione. Partendo da questi presupposti, il T.A.R. afferma l’indubbia valenza pubblicistica dell’interesse a prevenire lo sviluppo della malattia da Covid-19 in capo agli operatori sanitari. Infine, il T.A.R. considera la natura meramente dichiarativa dell’atto con cui si accerta l’assolvimento dell’obbligo vaccinale, e le diverse conseguenze che ne discendono.File | Dimensione | Formato | |
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