Il contributo ha ad oggetto il commento alla nota sentenza n. 1/2021 della Corte costituzionale. La pronuncia - avente ad oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, d.p.r. 115/2002 - ha riconosciuto come "automatico" l'accesso al patrocinio a spese dello Stato per le persone offese di un reato tra quelli annoverati nella norma suindicata, in quanto "vulnerabili"; in tali ipotesi non si dovrà - dunque - tenere in considerazione il parametro reddituale. L'istituto era stato, peraltro, già investito nel 2020 da un altro vaglio di legittimità, dal quale era emersa l'impossibilità di revocare il beneficio ove concesso, appunto, a una c.d. "vittima vulnerabile". Il "combinato disposto" delle due pronunce rende, di fatto, sempre concedibile e mai revocabile il beneficio dell'assistenza legale gratuita sulla base del titolo di reato per cui si procede, senza che rilevi, tuttavia - e paradossalmente - l'esito del processo stesso. Nel commento si affronta anche il problema della nozione di vittima particolarmente fragile di cui all'art. 90 quater c.p.p. e presunzione assoluta di fragilità contemplata diversamente nel già menzionato art. 76, comma 4-ter che disciplina, appunto, la concessione di questa particolare forma di assistenza legale gratuita.
Marco Fusaroli (2022). La Corte costituzionale esclude il sindacato giudiziale sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato alla “vittima vulnerabile”. Osservazioni a margine della sentenza n. 1/2021 Corte cost. L'INDICE PENALE, VIII(1), 151-164.
La Corte costituzionale esclude il sindacato giudiziale sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato alla “vittima vulnerabile”. Osservazioni a margine della sentenza n. 1/2021 Corte cost.
Marco Fusaroli
2022
Abstract
Il contributo ha ad oggetto il commento alla nota sentenza n. 1/2021 della Corte costituzionale. La pronuncia - avente ad oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, d.p.r. 115/2002 - ha riconosciuto come "automatico" l'accesso al patrocinio a spese dello Stato per le persone offese di un reato tra quelli annoverati nella norma suindicata, in quanto "vulnerabili"; in tali ipotesi non si dovrà - dunque - tenere in considerazione il parametro reddituale. L'istituto era stato, peraltro, già investito nel 2020 da un altro vaglio di legittimità, dal quale era emersa l'impossibilità di revocare il beneficio ove concesso, appunto, a una c.d. "vittima vulnerabile". Il "combinato disposto" delle due pronunce rende, di fatto, sempre concedibile e mai revocabile il beneficio dell'assistenza legale gratuita sulla base del titolo di reato per cui si procede, senza che rilevi, tuttavia - e paradossalmente - l'esito del processo stesso. Nel commento si affronta anche il problema della nozione di vittima particolarmente fragile di cui all'art. 90 quater c.p.p. e presunzione assoluta di fragilità contemplata diversamente nel già menzionato art. 76, comma 4-ter che disciplina, appunto, la concessione di questa particolare forma di assistenza legale gratuita.File | Dimensione | Formato | |
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