Il lavoro esamina i profili penali dell’obbligo segnalazione degli indizi della crisi previsto dall’art. 14 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tale disposizione pone a carico degli organi di controllo della società, dei revisori contabili e delle società di revisione un obbligo di verificare che gli amministratori valutino correttamente gli assetti organizzativi della società. Se da tale verifica emergono fondati indizi di una crisi, gli organi di controllo sono tenuti ad effettuare una segnalazione agli amministratori ed eventualmente ad un organismo di controllo esterno (OCRI). Il corretto adempimento di tali obblighi comporta, entro certi limiti, un esonero da responsabilità per l’organo di controllo. Il che, dal punto di vista penalistico, lascia supporre che si tratti di una norma esimente. Il presente scritto ritiene tale qualificazione inesatta: più che prevedere un’esimente, il nuovo istituto arricchisce la posizione di garanzia degli organi di controllo di un nuovo potere, e al tempo stesso di un dovere, di impedire gli illeciti commessi dagli amministratori. La nuova disposizione, inoltre, suscita il dubbio che un obbligo impeditivo possa configurarsi anche a carico dei revisori. A fronte degli imprevedibili rischi penali discendenti dalla nuova normati-va, ed in attesa della sua entrata in vigore, l’autore auspica un ripensamento da parte del legislatore.

Note sulla responsabilità penale di sindaci e revisori alla luce dell'obbligo di segnalazione previsto dal Codice della crisi d'impresa

Nisco Attilio
2021

Abstract

Il lavoro esamina i profili penali dell’obbligo segnalazione degli indizi della crisi previsto dall’art. 14 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tale disposizione pone a carico degli organi di controllo della società, dei revisori contabili e delle società di revisione un obbligo di verificare che gli amministratori valutino correttamente gli assetti organizzativi della società. Se da tale verifica emergono fondati indizi di una crisi, gli organi di controllo sono tenuti ad effettuare una segnalazione agli amministratori ed eventualmente ad un organismo di controllo esterno (OCRI). Il corretto adempimento di tali obblighi comporta, entro certi limiti, un esonero da responsabilità per l’organo di controllo. Il che, dal punto di vista penalistico, lascia supporre che si tratti di una norma esimente. Il presente scritto ritiene tale qualificazione inesatta: più che prevedere un’esimente, il nuovo istituto arricchisce la posizione di garanzia degli organi di controllo di un nuovo potere, e al tempo stesso di un dovere, di impedire gli illeciti commessi dagli amministratori. La nuova disposizione, inoltre, suscita il dubbio che un obbligo impeditivo possa configurarsi anche a carico dei revisori. A fronte degli imprevedibili rischi penali discendenti dalla nuova normati-va, ed in attesa della sua entrata in vigore, l’autore auspica un ripensamento da parte del legislatore.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/879600
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