Con sentenza del 21 aprile 2016, resa all’esito del giudizio sul caso Khachab (C-558/14), la Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito Corte o «CGUE») ha forse avviato un nuovo filone giurisprudenziale in materia di ricongiungimenti familiari. La Corte ha interpretato estensivamente il criterio economico previsto dal diritto derivato dell’Unione per l’assegnazione del permesso temporaneo di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare a favore del coniuge di cittadino non europeo regolarmente soggiornante in uno Stato UE; più precisamente, i giudici di Lussemburgo per la prima volta hanno apertamente ammesso che la valutazione sulla situazione patrimoniale del richiedente, strumentale all’autorizzazione o al diniego del ricongiungimento familiare, possa essere eseguita anche nella prospettiva di un anno e determinata in virtù delle risorse percepite nei sei mesi precedenti la richiesta. Con la presente nota si ragiona su tali aspetti nel quadro del diritto UE applicabile.
Federico Ferri (2016). Ricongiungimento familiare e criterio economico nella sentenza Khachab: spinta in avanti o “effetto boomerang”?*. FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA, 21 settembre 2016, 1-5.
Ricongiungimento familiare e criterio economico nella sentenza Khachab: spinta in avanti o “effetto boomerang”?*
Federico Ferri
2016
Abstract
Con sentenza del 21 aprile 2016, resa all’esito del giudizio sul caso Khachab (C-558/14), la Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito Corte o «CGUE») ha forse avviato un nuovo filone giurisprudenziale in materia di ricongiungimenti familiari. La Corte ha interpretato estensivamente il criterio economico previsto dal diritto derivato dell’Unione per l’assegnazione del permesso temporaneo di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare a favore del coniuge di cittadino non europeo regolarmente soggiornante in uno Stato UE; più precisamente, i giudici di Lussemburgo per la prima volta hanno apertamente ammesso che la valutazione sulla situazione patrimoniale del richiedente, strumentale all’autorizzazione o al diniego del ricongiungimento familiare, possa essere eseguita anche nella prospettiva di un anno e determinata in virtù delle risorse percepite nei sei mesi precedenti la richiesta. Con la presente nota si ragiona su tali aspetti nel quadro del diritto UE applicabile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.