Nel commento l'A. ritiene poco condivisibile la conclusione cui perviene il Tribunale di Firenze laddove, respingendo il ricorso per la repressione del comportamento antisindacale posto in essere da una piattaforma di food.delivery, esclude l’esperibilità dell’azione ex art. 28 St. lav. avverso il comportamento di un committente di collaborazioni etero-organizzate. Sarebbe, infatti, oltremodo contradditorio abilitare il sindacato – ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015 – a regolare in modo diverso da quanto per legge previsto (ai sensi del comma 1) il rapporto dei collaboratori etero-organizzati , nell’esercizio della libertà e attività sindacale che gli compete, per poi sottrarre al medesimo attore il principale strumento di tutela di quei beni giuridici di rango costituzionale. Resta, certo, il dato testuale su cui insiste la pronuncia, posto che l’art. 28 St. lav. parla, effettivamente, di «datore di lavoro». Ma tale elemento non pare certo insuperabile, posto che ricorre in tanta parte della disciplina del lavoro subordinato pacificamente applicabile ai collaboratori etero-organizzati.
Martelloni, F. (2021). Un giudice disarma i "cavalieri della pandemia": niente condotta antisindacale per le piattaforme di food-delivery. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, 1, 136-148.
Un giudice disarma i "cavalieri della pandemia": niente condotta antisindacale per le piattaforme di food-delivery
Federico Martelloni
2021
Abstract
Nel commento l'A. ritiene poco condivisibile la conclusione cui perviene il Tribunale di Firenze laddove, respingendo il ricorso per la repressione del comportamento antisindacale posto in essere da una piattaforma di food.delivery, esclude l’esperibilità dell’azione ex art. 28 St. lav. avverso il comportamento di un committente di collaborazioni etero-organizzate. Sarebbe, infatti, oltremodo contradditorio abilitare il sindacato – ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015 – a regolare in modo diverso da quanto per legge previsto (ai sensi del comma 1) il rapporto dei collaboratori etero-organizzati , nell’esercizio della libertà e attività sindacale che gli compete, per poi sottrarre al medesimo attore il principale strumento di tutela di quei beni giuridici di rango costituzionale. Resta, certo, il dato testuale su cui insiste la pronuncia, posto che l’art. 28 St. lav. parla, effettivamente, di «datore di lavoro». Ma tale elemento non pare certo insuperabile, posto che ricorre in tanta parte della disciplina del lavoro subordinato pacificamente applicabile ai collaboratori etero-organizzati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.