Il commento sottolinea differenze e affinità tra due decisioni rese nel 2021, nella quali viene accertata l’antigiuridicità di un medesimo comportamento posto in essere da due distinte società di food-delivery rispettivamente operanti nelle città di Palermo e Bologna, consistente nell’aver provato a imporre ai ciclofattorini impegnati nella consegna di cibo a domicilio il noto e contestatissimo contratto collettivo UGL Rider-Assodelivery, pena il recesso dal rapporto di lavoro coi riders indisponibili, in ambo i casi concretamente esercitato dalle piattaforme. Se il decreto emesso dal Tribunale di Bologna accoglie il ricorso, nel giudizio d’Appello la Corte palermitana conferma il contenuto dell’ordinanza del Tribunale, pronunciandosi diversamente solo in ordine alle conseguenze della nullità del recesso in quanto discriminatorio: non già reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato per motivi sindacali, bensì risarcimento del danno secondo le regole del diritto comune, con condanna della società a corrispondere al lavoratore le retribuzioni al medesimo spettanti fino alla naturale scadenza del contratto. Le decisioni costituiscono l’esito di due procedimenti diversi, messi a punto dal legislatore italiano in stagioni lontane, benché accomunati dal medesimo carattere sommario, proprio dei giudizi cautelari, dalla legittimazione ad agire in giudizio in capo ad enti esponenziali, nonché – come risulta evidente nel caso di specie – da una (parziale) sovrapposizione dei beni protetti almeno quando la condotta contestata abbia le fattezze della discriminazione per motivi sindacali . Profilo non secondario è altresì costituito dalla speditezza con cui ambo gli strumenti processuali assicurano il rimedio giurisdizionale, giacché, per garantire effettività di tutela ai beni protetti, nel procedimento ex art. 28 St. lav. il giudice convoca le parti con inedita celerità (pur essendo meramente ordinatorio e quasi mai rispettato il termine di due giorni dal deposito del ricorso) mentre, nello speciale procedimento antidiscriminatorio, altrettanta speditezza è assicurata dall’art. 28, d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dal secondo comma dell’art. 4, d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216 (attuativo della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) . Non a caso, in una delle due vicende è sopraggiunto, ad appena cinque mesi di distanza dall’ordinanza del Tribunale di Palermo , il pronunciamento della Corte d’Appello. In sintesi, nel caso deciso dal Tribunale di Bologna, gli organismi provinciali di tre categorie della Cgil (Filcams, Nidil e Filt) agiscono, in qualità di organismi locali di un sindacato nazionale che vi abbia interesse, ex art. 28, l. 300 del 1970, mentre a Palermo i medesimi soggetti collettivi avevano avviato un procedimento contemplato dal diritto antidiscriminatorio in qualità di mandatari di un lavoratore affiliato ad una di esse. L'A. sottolinea coma, in ambo i casi, le vicende di causa coinvolgono rapporti di lavoro qualificati come autonomi dalle piattaforme committenti, sicché la diversificazione degli strumenti processuali per il perseguimento del medesimo obbiettivo pare da ascrivere ad una precisa strategia messa a punto dalle federazioni coinvolte nella tutela dei ciclofattorini, orientata a testare la disponibilità della giurisprudenza ad accogliere rivendicazioni in vario modo azionate dai medesimi soggetti collettivi, in un campo minato quale ancora si presenta il mondo delle collaboratori etero-organizzate.

Art. 28 St. lav. e rito antidiscriminatorio: il sindacato chiama le piattaforme di food-delivery a rispondere della discriminazione per motivi sindacali (Corte d'Appello Palermo, 23.9.2021, Tribunale Bologna, 30.6.2021)

Federico Martelloni
2021

Abstract

Il commento sottolinea differenze e affinità tra due decisioni rese nel 2021, nella quali viene accertata l’antigiuridicità di un medesimo comportamento posto in essere da due distinte società di food-delivery rispettivamente operanti nelle città di Palermo e Bologna, consistente nell’aver provato a imporre ai ciclofattorini impegnati nella consegna di cibo a domicilio il noto e contestatissimo contratto collettivo UGL Rider-Assodelivery, pena il recesso dal rapporto di lavoro coi riders indisponibili, in ambo i casi concretamente esercitato dalle piattaforme. Se il decreto emesso dal Tribunale di Bologna accoglie il ricorso, nel giudizio d’Appello la Corte palermitana conferma il contenuto dell’ordinanza del Tribunale, pronunciandosi diversamente solo in ordine alle conseguenze della nullità del recesso in quanto discriminatorio: non già reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato per motivi sindacali, bensì risarcimento del danno secondo le regole del diritto comune, con condanna della società a corrispondere al lavoratore le retribuzioni al medesimo spettanti fino alla naturale scadenza del contratto. Le decisioni costituiscono l’esito di due procedimenti diversi, messi a punto dal legislatore italiano in stagioni lontane, benché accomunati dal medesimo carattere sommario, proprio dei giudizi cautelari, dalla legittimazione ad agire in giudizio in capo ad enti esponenziali, nonché – come risulta evidente nel caso di specie – da una (parziale) sovrapposizione dei beni protetti almeno quando la condotta contestata abbia le fattezze della discriminazione per motivi sindacali . Profilo non secondario è altresì costituito dalla speditezza con cui ambo gli strumenti processuali assicurano il rimedio giurisdizionale, giacché, per garantire effettività di tutela ai beni protetti, nel procedimento ex art. 28 St. lav. il giudice convoca le parti con inedita celerità (pur essendo meramente ordinatorio e quasi mai rispettato il termine di due giorni dal deposito del ricorso) mentre, nello speciale procedimento antidiscriminatorio, altrettanta speditezza è assicurata dall’art. 28, d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dal secondo comma dell’art. 4, d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216 (attuativo della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) . Non a caso, in una delle due vicende è sopraggiunto, ad appena cinque mesi di distanza dall’ordinanza del Tribunale di Palermo , il pronunciamento della Corte d’Appello. In sintesi, nel caso deciso dal Tribunale di Bologna, gli organismi provinciali di tre categorie della Cgil (Filcams, Nidil e Filt) agiscono, in qualità di organismi locali di un sindacato nazionale che vi abbia interesse, ex art. 28, l. 300 del 1970, mentre a Palermo i medesimi soggetti collettivi avevano avviato un procedimento contemplato dal diritto antidiscriminatorio in qualità di mandatari di un lavoratore affiliato ad una di esse. L'A. sottolinea coma, in ambo i casi, le vicende di causa coinvolgono rapporti di lavoro qualificati come autonomi dalle piattaforme committenti, sicché la diversificazione degli strumenti processuali per il perseguimento del medesimo obbiettivo pare da ascrivere ad una precisa strategia messa a punto dalle federazioni coinvolte nella tutela dei ciclofattorini, orientata a testare la disponibilità della giurisprudenza ad accogliere rivendicazioni in vario modo azionate dai medesimi soggetti collettivi, in un campo minato quale ancora si presenta il mondo delle collaboratori etero-organizzate.
2021
Federico Martelloni
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