Il commento svolge alcune osservazioni, rilievi ed approfondimenti in materia di azioni di stato, in particolare in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale del 25 giugno 2021, n. 133, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 263, comma 3, c.c. (come modificato dall'art. 28, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, recante Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorre dalla scoperta della non paternità, qualunque sia la ragione che l'ha determinata. La questione affrontata dalla sentenza della Corte costituzionale riguarda l'imposizione di una preclusione insormontabile rispetto all'accertamento della verità biologica, dipendente esclusivamente dal trascorrere del tempo ed a prescindere dall'imputabilità o meno dell'inerzia; in particolare la previsione del termine quinquennale di cui all'art. 263, comma 3, c.c., avente quale dies a quo il momento dell'annotazione del riconoscimento, ed il cui decorso impedisce l'azione di tutti i legittimati ad eccezione del figlio (la cui azione è imprescrittibile) ancorché il richiedente fosse all'oscuro del difetto di genitorialità.

La Corte costituzionale si pronuncia sulla decorrenza dei termini per l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità di cui all'art. 263 c.c / barbara Grazzini. - In: GIUSTIZIA CIVILE.COM. - ISSN 2420-9651. - ELETTRONICO. - 12.2021:(2021), pp. 1-14.

La Corte costituzionale si pronuncia sulla decorrenza dei termini per l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità di cui all'art. 263 c.c.

barbara Grazzini
2021

Abstract

Il commento svolge alcune osservazioni, rilievi ed approfondimenti in materia di azioni di stato, in particolare in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale del 25 giugno 2021, n. 133, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 263, comma 3, c.c. (come modificato dall'art. 28, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, recante Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorre dalla scoperta della non paternità, qualunque sia la ragione che l'ha determinata. La questione affrontata dalla sentenza della Corte costituzionale riguarda l'imposizione di una preclusione insormontabile rispetto all'accertamento della verità biologica, dipendente esclusivamente dal trascorrere del tempo ed a prescindere dall'imputabilità o meno dell'inerzia; in particolare la previsione del termine quinquennale di cui all'art. 263, comma 3, c.c., avente quale dies a quo il momento dell'annotazione del riconoscimento, ed il cui decorso impedisce l'azione di tutti i legittimati ad eccezione del figlio (la cui azione è imprescrittibile) ancorché il richiedente fosse all'oscuro del difetto di genitorialità.
2021
La Corte costituzionale si pronuncia sulla decorrenza dei termini per l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità di cui all'art. 263 c.c / barbara Grazzini. - In: GIUSTIZIA CIVILE.COM. - ISSN 2420-9651. - ELETTRONICO. - 12.2021:(2021), pp. 1-14.
barbara Grazzini
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