Il contributo analizza le sentenze n. 2367 e n. 3429 del 2021 del Consiglio di Stato, rese in sede di giudizio di ottemperanza. I supremi giudici amministrativi, consolidando un orientamento giurisprudenziale già emerso in Cassazione, hanno in quelle occasioni stabilito che un’amministrazione statale, già condannata dal giudice civile a pagare a un dipendente un risarcimento per abuso di contratti a termine ex art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, è tenuta ad effettuare il pagamento senza operare ritenute alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, in quanto questa tipologia di risarcimento non sarebbe imponibile ai fini fiscali. Le pronunce offrono in primo luogo lo spunto per riflettere sia sul regime fiscale del risarcimento del danno da precarizzazione nel settore del pubblico impiego contrattualizzato. Il contributo, quindi, da una parte cerca di verificare le ricadute tributarie dei diversi possibili inquadramenti della fattispecie giuslavoristica del c.d. "danno comunitario", tanto alla luce della ricostruzione che la Cassazione a SU ne ha offerto con la sentenza n. 5072/2016, quanto alla luce delle critiche ad essa sollevate in dottrina e delle ricostruzioni alternative proposte. Dall'altra il contributo indaga le implicazioni - sul piano specificamente tributaristico - che, in questo ambito, può avere la scelta di agire per l'adempimento nei confronti delle Amministrazioni statali, al fine di ottenere il pagamento integrale o “al lordo” di crediti sottoposti a ritenute d’acconto considerate errate. Nel contributo si sostiene infatti che, la scelta di questa modalità di azione, nell'ipotesi di applicazione dell'istituto della ritenuta diretta e della sussistenza di un rapporto di sostituzione tributaria molto "sui generis" (come quello che intercorre tra pubblici dipendenti e amministrazioni statali) possono derivare conseguenze problematiche sul piano del rispetto dei poteri dell'Amministrazione finanziaria, della corretta impostazione del contenzioso tributario e della giurisdizione competente a dirimerlo, posto che il giudice amministrativo dell'ottemperanza si trova di fatto a decidere su materia che dovrebbe essere intesa com riservata al giudice tributario (come le sentenze in commento testimoniano in modo esemplare).

L’ASSOGGETTABILITÀ A RITENUTA FISCALE DIRETTA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER ABUSO DI CONTRATTI A TERMINE NEL PUBBLICO IMPIEGO: QUESTIONI SOSTANZIALI E FORMALI / Andrea Mondini. - In: IL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. - ISSN 2499-2089. - ELETTRONICO. - N/D:4(2021), pp. 809-839.

L’ASSOGGETTABILITÀ A RITENUTA FISCALE DIRETTA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER ABUSO DI CONTRATTI A TERMINE NEL PUBBLICO IMPIEGO: QUESTIONI SOSTANZIALI E FORMALI

Andrea Mondini
Primo
2021

Abstract

Il contributo analizza le sentenze n. 2367 e n. 3429 del 2021 del Consiglio di Stato, rese in sede di giudizio di ottemperanza. I supremi giudici amministrativi, consolidando un orientamento giurisprudenziale già emerso in Cassazione, hanno in quelle occasioni stabilito che un’amministrazione statale, già condannata dal giudice civile a pagare a un dipendente un risarcimento per abuso di contratti a termine ex art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, è tenuta ad effettuare il pagamento senza operare ritenute alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, in quanto questa tipologia di risarcimento non sarebbe imponibile ai fini fiscali. Le pronunce offrono in primo luogo lo spunto per riflettere sia sul regime fiscale del risarcimento del danno da precarizzazione nel settore del pubblico impiego contrattualizzato. Il contributo, quindi, da una parte cerca di verificare le ricadute tributarie dei diversi possibili inquadramenti della fattispecie giuslavoristica del c.d. "danno comunitario", tanto alla luce della ricostruzione che la Cassazione a SU ne ha offerto con la sentenza n. 5072/2016, quanto alla luce delle critiche ad essa sollevate in dottrina e delle ricostruzioni alternative proposte. Dall'altra il contributo indaga le implicazioni - sul piano specificamente tributaristico - che, in questo ambito, può avere la scelta di agire per l'adempimento nei confronti delle Amministrazioni statali, al fine di ottenere il pagamento integrale o “al lordo” di crediti sottoposti a ritenute d’acconto considerate errate. Nel contributo si sostiene infatti che, la scelta di questa modalità di azione, nell'ipotesi di applicazione dell'istituto della ritenuta diretta e della sussistenza di un rapporto di sostituzione tributaria molto "sui generis" (come quello che intercorre tra pubblici dipendenti e amministrazioni statali) possono derivare conseguenze problematiche sul piano del rispetto dei poteri dell'Amministrazione finanziaria, della corretta impostazione del contenzioso tributario e della giurisdizione competente a dirimerlo, posto che il giudice amministrativo dell'ottemperanza si trova di fatto a decidere su materia che dovrebbe essere intesa com riservata al giudice tributario (come le sentenze in commento testimoniano in modo esemplare).
2021
L’ASSOGGETTABILITÀ A RITENUTA FISCALE DIRETTA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER ABUSO DI CONTRATTI A TERMINE NEL PUBBLICO IMPIEGO: QUESTIONI SOSTANZIALI E FORMALI / Andrea Mondini. - In: IL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. - ISSN 2499-2089. - ELETTRONICO. - N/D:4(2021), pp. 809-839.
Andrea Mondini
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