Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 270-bis cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere – salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte con altre misure meno afflittive. Il normale permanere del vincolo di appartenenza del singolo all’associazione terroristica, intesa anche nella sua dimensione di “casa ideale”, nella quale il partecipe investe non solo le proprie energie criminali, ma anche la propria intera dimensione personale, comporta che la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare sia sostenuta da una congrua base empirico-fattuale, tale da sottrarla al giudizio di irragionevolezza.

Mario Arbotti (2021). La Corte costituzionale al bivio fra il "minimo sacrificio necessario" della libertà personale e le politiche della sicurezza. L'INDICE PENALE, 7 - 2(maggio-agosto), 414-429.

La Corte costituzionale al bivio fra il "minimo sacrificio necessario" della libertà personale e le politiche della sicurezza

Mario Arbotti
2021

Abstract

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 270-bis cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere – salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte con altre misure meno afflittive. Il normale permanere del vincolo di appartenenza del singolo all’associazione terroristica, intesa anche nella sua dimensione di “casa ideale”, nella quale il partecipe investe non solo le proprie energie criminali, ma anche la propria intera dimensione personale, comporta che la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare sia sostenuta da una congrua base empirico-fattuale, tale da sottrarla al giudizio di irragionevolezza.
2021
Mario Arbotti (2021). La Corte costituzionale al bivio fra il "minimo sacrificio necessario" della libertà personale e le politiche della sicurezza. L'INDICE PENALE, 7 - 2(maggio-agosto), 414-429.
Mario Arbotti
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