La sentenza in commento è la perfetta sintesi delle diverse problematiche che da tempo ruotano intorno alla magistratura onoraria. Come noto, le esigenze che si contrappongono sono sostanzialmente due. Da un lato, è di tutta evidenza che il sistema giudiziario non può più fare a meno della magistratura onoraria, che è divenuta una risorsa indispensabile per l’esercizio della giurisdizione; il suo apporto è fondamentale per far fronte alle esigenze organizzative degli uffici giudiziari. Non si può negare, parimenti, che l’art. 106, comma 2°, cost. abbia subìto nel corso degli anni un’interpretazione evolutiva (ed estensiva), anche con il supporto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, proprio per far fronte alla situazione emergenziale in cui (da tempo) si trovano gli uffici giudiziari. Tale interpretazione evolutiva, condivisibile o meno, non può certo essere ignorata o cancellata con un colpo di spugna, a meno di non voler annullare l’operato che questi magistrati hanno svolto per diversi decenni. La sentenza della Corte cost. in commento ha voluto porre un freno al progressivo ampliamento dell’utilizzo dei giudici onorari, riportando l’attenzione sui parametri costituzionali. Al di là della questione affrontata, però, il problema generale resta sempre quello di dare alla magistratura onoraria un’adeguata collocazione costituzionale, processuale e ordinamentale.

Daniela Cavallini (2021). Una battuta d’arresto (con efficacia differita) per i giudici ausiliari di corte di appello. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE, 2021, 908-917.

Una battuta d’arresto (con efficacia differita) per i giudici ausiliari di corte di appello.

Daniela Cavallini
2021

Abstract

La sentenza in commento è la perfetta sintesi delle diverse problematiche che da tempo ruotano intorno alla magistratura onoraria. Come noto, le esigenze che si contrappongono sono sostanzialmente due. Da un lato, è di tutta evidenza che il sistema giudiziario non può più fare a meno della magistratura onoraria, che è divenuta una risorsa indispensabile per l’esercizio della giurisdizione; il suo apporto è fondamentale per far fronte alle esigenze organizzative degli uffici giudiziari. Non si può negare, parimenti, che l’art. 106, comma 2°, cost. abbia subìto nel corso degli anni un’interpretazione evolutiva (ed estensiva), anche con il supporto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, proprio per far fronte alla situazione emergenziale in cui (da tempo) si trovano gli uffici giudiziari. Tale interpretazione evolutiva, condivisibile o meno, non può certo essere ignorata o cancellata con un colpo di spugna, a meno di non voler annullare l’operato che questi magistrati hanno svolto per diversi decenni. La sentenza della Corte cost. in commento ha voluto porre un freno al progressivo ampliamento dell’utilizzo dei giudici onorari, riportando l’attenzione sui parametri costituzionali. Al di là della questione affrontata, però, il problema generale resta sempre quello di dare alla magistratura onoraria un’adeguata collocazione costituzionale, processuale e ordinamentale.
2021
Daniela Cavallini (2021). Una battuta d’arresto (con efficacia differita) per i giudici ausiliari di corte di appello. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE, 2021, 908-917.
Daniela Cavallini
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