Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte, prendendo posizione sugli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese, ribadisce – alla luce della previsione contenuta all’art. 10 L. Fall. – la fallibilità delle società entro il termine di un anno dalla sua cancellazione e ciò indipendentemente dal fatto che la società cessi effettivamente ogni attività o questa sia trasferita a seguito di trasformazione. La Corte cristallizza il principio di diritto secondo il quale i creditori di titolo anteriore alla cancellazione dell’“ente originario” si avvantaggiano del regime di responsabilità proprio della relativa struttura. A tale regime rimane ancorata, di conseguenza, la fallibilità dell’“ente originario”, che l’intervenuta trasformazione non è idonea a impedire. Del pari la Corte ha affermato che in caso di trasformazione, la norma dell’art. 10 trova comunque applicazione nei confronti dell’“ente originario”. La soggettività fallimentare di questo ente non è diversa da quella che viene riconosciuta a una qualunque società cancellata dal registro e dichiarata fallita nel corso dell’anno successivo. La sentenza fornisce l’occasione all’A. per delineare la disciplina della fallibilità dell’impresa in caso di trasformazione.
Soldati Nicola (2021). Trasformazione di società di capitali in comunione d’azienda e termine annuale per la dichiarazione di fallimento. IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI, 6(6/2021), 1315-1335.
Trasformazione di società di capitali in comunione d’azienda e termine annuale per la dichiarazione di fallimento
Soldati Nicola
2021
Abstract
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte, prendendo posizione sugli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese, ribadisce – alla luce della previsione contenuta all’art. 10 L. Fall. – la fallibilità delle società entro il termine di un anno dalla sua cancellazione e ciò indipendentemente dal fatto che la società cessi effettivamente ogni attività o questa sia trasferita a seguito di trasformazione. La Corte cristallizza il principio di diritto secondo il quale i creditori di titolo anteriore alla cancellazione dell’“ente originario” si avvantaggiano del regime di responsabilità proprio della relativa struttura. A tale regime rimane ancorata, di conseguenza, la fallibilità dell’“ente originario”, che l’intervenuta trasformazione non è idonea a impedire. Del pari la Corte ha affermato che in caso di trasformazione, la norma dell’art. 10 trova comunque applicazione nei confronti dell’“ente originario”. La soggettività fallimentare di questo ente non è diversa da quella che viene riconosciuta a una qualunque società cancellata dal registro e dichiarata fallita nel corso dell’anno successivo. La sentenza fornisce l’occasione all’A. per delineare la disciplina della fallibilità dell’impresa in caso di trasformazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.