Con la sentenza 2 marzo 2021 nella causa C-425/19 P, la Corte di Giustizia dell’UE, Grande Sezione, rigettando l’impugnazione presentata dalla Commissione Europea, ha ribadito il proprio orientamento giurisprudenziale in materia di imputabilità allo Stato di misure di aiuto concesse da un ente di diritto privato, ovvero il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), consorzio di diritto privato tra banche di tipo mutualistico, a favore di Banca Tercas S.p.a. (Cassa di Risparmio di Teramo), approvate dalla Banca d’Italia. La Corte di Giustizia UE ricorda che, al fine di ritenere determinati vantaggi come aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE, da un lato essi devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e dall’altro devono essere imputabili allo Stato. Ad avviso della Corte, il Tribunale UE non ha commesso errori dichiarando che gli indizi presentati dalla Commissione, ai fini della dimostrazione dell’influenza delle autorità pubbliche italiane sul FITD, non permettono di imputare il suo intervento a favore di Tercas alle autorità italiane, in quanto è assente un vincolo di capitale tra FITD e lo Stato italiano.
Giovanni Mulazzani (2021). L’intervento del FITD a favore di Tercas non fu aiuto di Stato. GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, 5, 598-608.
L’intervento del FITD a favore di Tercas non fu aiuto di Stato
Giovanni Mulazzani
2021
Abstract
Con la sentenza 2 marzo 2021 nella causa C-425/19 P, la Corte di Giustizia dell’UE, Grande Sezione, rigettando l’impugnazione presentata dalla Commissione Europea, ha ribadito il proprio orientamento giurisprudenziale in materia di imputabilità allo Stato di misure di aiuto concesse da un ente di diritto privato, ovvero il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), consorzio di diritto privato tra banche di tipo mutualistico, a favore di Banca Tercas S.p.a. (Cassa di Risparmio di Teramo), approvate dalla Banca d’Italia. La Corte di Giustizia UE ricorda che, al fine di ritenere determinati vantaggi come aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE, da un lato essi devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e dall’altro devono essere imputabili allo Stato. Ad avviso della Corte, il Tribunale UE non ha commesso errori dichiarando che gli indizi presentati dalla Commissione, ai fini della dimostrazione dell’influenza delle autorità pubbliche italiane sul FITD, non permettono di imputare il suo intervento a favore di Tercas alle autorità italiane, in quanto è assente un vincolo di capitale tra FITD e lo Stato italiano.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.