ll contratto di leasing avente ad oggetto un fabbricato o un’area fabbricabile implica il trasferimento all’utilizzatore della disponibilità economica dell’immobile ed è equiparabile all’acquisto di beni e non di servizi, dovendosi interpretare la normativa nazionale in tema di imposta armonizzata alla luce della “ratio” desumibile dalle Direttive eurounitarie (improntate a criteri di effettività e di prevalenza della sostanza sulla forma). Ne consegue l’inapplicabilità del regime di sospensione di imposta di cui all’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, giusta l’esclusione di cui al comma 1, lett. c), della menzionata disposizione.
Alessia Fidelangeli (2021). L’imponibilità delle operazioni di leasing finanziario immobiliare nei confronti degli esportatori abituali: la convergenza della giurisprudenza nazionale e di quella europea. RASSEGNA TRIBUTARIA, 3, 829-854.
L’imponibilità delle operazioni di leasing finanziario immobiliare nei confronti degli esportatori abituali: la convergenza della giurisprudenza nazionale e di quella europea
Alessia Fidelangeli
2021
Abstract
ll contratto di leasing avente ad oggetto un fabbricato o un’area fabbricabile implica il trasferimento all’utilizzatore della disponibilità economica dell’immobile ed è equiparabile all’acquisto di beni e non di servizi, dovendosi interpretare la normativa nazionale in tema di imposta armonizzata alla luce della “ratio” desumibile dalle Direttive eurounitarie (improntate a criteri di effettività e di prevalenza della sostanza sulla forma). Ne consegue l’inapplicabilità del regime di sospensione di imposta di cui all’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, giusta l’esclusione di cui al comma 1, lett. c), della menzionata disposizione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.