Nel presente contributo l’Autore, in commento a due decreti di omologa pronunciati dal Tribunale di Forli’ il 19 luglio e il 20 agosto del 2018, sottolinea come lo stesso si sia soffermato sulla convenienza economica della proposta del “piano del consumatore” e sulla sussistenza, tra gli altri, del requisito della meritevolezza ai fini della sua omologazione. In particolare, il Tribunale, nel respingere l’opposizione al piano del consumatore avanzata da un intermediario creditore, ha precisato che il controllo di meritevolezza, richiesto dall’art. 12-bis della Legge 3/2012 ai fini dell’omologa, non può prescindere dalla valutazione del contegno tenuto dal finanziatore al momento dell’erogazione, alla luce dell’obbligo di verifica del merito creditizio della clientela ai sensi dell’art. 124-bis t.u.b. Attraverso tale lettura il Tribunale cerca di pervenire a una soluzione ragionevole del problema dell’equa ripartizione di benefici e sacrifici in corrispondenza di una conclamata crisi da sovraindebitamento.

Francesco Quarta (2018). Omologazione del “piano del consumatore”: il controllo di meritevolezza deve estendersi alla corretta valutazione da parte della banca del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b. RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO, IV, 72-76.

Omologazione del “piano del consumatore”: il controllo di meritevolezza deve estendersi alla corretta valutazione da parte della banca del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b.

Francesco Quarta
2018

Abstract

Nel presente contributo l’Autore, in commento a due decreti di omologa pronunciati dal Tribunale di Forli’ il 19 luglio e il 20 agosto del 2018, sottolinea come lo stesso si sia soffermato sulla convenienza economica della proposta del “piano del consumatore” e sulla sussistenza, tra gli altri, del requisito della meritevolezza ai fini della sua omologazione. In particolare, il Tribunale, nel respingere l’opposizione al piano del consumatore avanzata da un intermediario creditore, ha precisato che il controllo di meritevolezza, richiesto dall’art. 12-bis della Legge 3/2012 ai fini dell’omologa, non può prescindere dalla valutazione del contegno tenuto dal finanziatore al momento dell’erogazione, alla luce dell’obbligo di verifica del merito creditizio della clientela ai sensi dell’art. 124-bis t.u.b. Attraverso tale lettura il Tribunale cerca di pervenire a una soluzione ragionevole del problema dell’equa ripartizione di benefici e sacrifici in corrispondenza di una conclamata crisi da sovraindebitamento.
2018
Francesco Quarta (2018). Omologazione del “piano del consumatore”: il controllo di meritevolezza deve estendersi alla corretta valutazione da parte della banca del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b. RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO, IV, 72-76.
Francesco Quarta
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