Nel corso degli ultimi decenni, l’attività di trasporto sanitario, in particolare quello di urgenza ed emergenza, è stato oggetto sia di interpretazioni giurisprudenziali, a livello europeo e a livello nazionale sia di autonoma disciplina normativa ad opera dell’art. 57 del Codice del Terzo Settore. I giudici di Lussemburgo hanno, talvolta, evidenziato la necessità che il trasporto sanitario debba conformarsi alle regole proconcorrenziali di matrice eurounitaria e, talaltra, invece, ne hanno ricondotto la fattispecie ai doveri di solidarietà che devono contraddistinguere i moderni sistemi di welfare. La giurisprudenza amministrativa nazionale ha riconosciuto la prevalenza della componente solidaristica del trasporto sanitario rispetto a quella più spiccatamente di natura commerciale. In quest’ottica, il Consiglio di Stato, nella sentenza de qua, ha inteso ribadire che il trasporto sanitario può essere anche oggetto di cooperazione interistituzionale tra enti pubblici, nella fattispecie una azienda sanitaria locale e una IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza). Questa formula di collaborazione pubblica-pubblica deve intendersi alla stregua di una soluzione alternativa all’indizione di una procedura ad evidenza pubblica ovvero al convenzionamento diretto con le organizzazioni di volontariato di cui al Codice del Terzo settore.
Trasporto sanitario e cooperazione tra enti pubblici e IPAB: alternativa alla indizione di gare e al convenzionamento diretto con le organizzazioni di volontariato. Commento a Cons. St., sez. III, 16 novembre 2020, n. 7082
Santuari, Alceste
2021
Abstract
Nel corso degli ultimi decenni, l’attività di trasporto sanitario, in particolare quello di urgenza ed emergenza, è stato oggetto sia di interpretazioni giurisprudenziali, a livello europeo e a livello nazionale sia di autonoma disciplina normativa ad opera dell’art. 57 del Codice del Terzo Settore. I giudici di Lussemburgo hanno, talvolta, evidenziato la necessità che il trasporto sanitario debba conformarsi alle regole proconcorrenziali di matrice eurounitaria e, talaltra, invece, ne hanno ricondotto la fattispecie ai doveri di solidarietà che devono contraddistinguere i moderni sistemi di welfare. La giurisprudenza amministrativa nazionale ha riconosciuto la prevalenza della componente solidaristica del trasporto sanitario rispetto a quella più spiccatamente di natura commerciale. In quest’ottica, il Consiglio di Stato, nella sentenza de qua, ha inteso ribadire che il trasporto sanitario può essere anche oggetto di cooperazione interistituzionale tra enti pubblici, nella fattispecie una azienda sanitaria locale e una IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza). Questa formula di collaborazione pubblica-pubblica deve intendersi alla stregua di una soluzione alternativa all’indizione di una procedura ad evidenza pubblica ovvero al convenzionamento diretto con le organizzazioni di volontariato di cui al Codice del Terzo settore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.