Nel commento, la sentenza della Corte di Cassazione, pronunciata a conclusione della saga dei rider torinesi di Foodora contro la nota piattaforma di food-delivery, viene qualificata come una decisione destinata a passare alla storia. Grazie alla prima pronuncia di legittimità sull’art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015, sottoposto a opportuna manutenzione proprio nelle more del terzo grado di giudizio, in Italia per l'Autore è significativamente cambiato, in senso estensivo, il raggio d’azione della protezione lavoristica. Per la Suprema Corte, infatti, l’art. 2, comma 1, del decreto sul riordino delle tipologie contrattuali, anche nella sua originaria formulazione (e in modo ancor più univoco a seguito della novella contenuta nel d.l. n. 101/2019, convertito in legge n. 128/2019) dev’essere interpretato nel senso che l’intero apparato protettivo posto a tutela del lavoro subordinato si applica anche alle collaborazioni etero-organizzate – con la sola esclusione delle norme ontologicamente incompatibili con la figura di nuovo conio – ogniqualvolta la prestazione lavorativa sia funzionalmente iscritta in un’organizzazione unilateralmente predisposta dal suo titolare, anche quando manchi un assoggettamento del collaboratore al potere direttivo o al coordinamento spazio-temporale del creditore. Il commento, denso di riferimenti dottrinari, ricostruisce il dibattito giuslavoristico sviluppatosi attorno alla grande dicotomia che oppone lavoro autonomo e lavoro subordinato, e ne legge con favore gli ultimi approdi in cui valore fortemente innovativo è riconosciuto, per la prima volta, dai giudici di legittimità.

Le collaborazioni etero-organizzate al vaglio della Cassazione: un allargamento del raggio d’azione della tutela giuslavoristica

Federico Martelloni
2020

Abstract

Nel commento, la sentenza della Corte di Cassazione, pronunciata a conclusione della saga dei rider torinesi di Foodora contro la nota piattaforma di food-delivery, viene qualificata come una decisione destinata a passare alla storia. Grazie alla prima pronuncia di legittimità sull’art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015, sottoposto a opportuna manutenzione proprio nelle more del terzo grado di giudizio, in Italia per l'Autore è significativamente cambiato, in senso estensivo, il raggio d’azione della protezione lavoristica. Per la Suprema Corte, infatti, l’art. 2, comma 1, del decreto sul riordino delle tipologie contrattuali, anche nella sua originaria formulazione (e in modo ancor più univoco a seguito della novella contenuta nel d.l. n. 101/2019, convertito in legge n. 128/2019) dev’essere interpretato nel senso che l’intero apparato protettivo posto a tutela del lavoro subordinato si applica anche alle collaborazioni etero-organizzate – con la sola esclusione delle norme ontologicamente incompatibili con la figura di nuovo conio – ogniqualvolta la prestazione lavorativa sia funzionalmente iscritta in un’organizzazione unilateralmente predisposta dal suo titolare, anche quando manchi un assoggettamento del collaboratore al potere direttivo o al coordinamento spazio-temporale del creditore. Il commento, denso di riferimenti dottrinari, ricostruisce il dibattito giuslavoristico sviluppatosi attorno alla grande dicotomia che oppone lavoro autonomo e lavoro subordinato, e ne legge con favore gli ultimi approdi in cui valore fortemente innovativo è riconosciuto, per la prima volta, dai giudici di legittimità.
2020
Federico Martelloni
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