La nota commenta una pronuncia del Tribunale palermitano, resa senza istruttoria, sulla base di un ricorso depositato nell’estate 2020 e di una memoria difensiva che, secondo l’estensore, ha sostanzialmente confermato la ricostruzione delle vicende di causa fornita dalla difesa del lavoratore, riguarda il rapporto di un glover che aveva cominciato a collaborare con la nota piattafoma di delivery-food – tramite contratti di lavoro autonomo conclusi con Foodinho, azienda multinazionale spagnola, operante con il marchio “Glovo” – nell’ottobre 2018, svolgendo regolarmente attività di consegna di cibo a domicilio per quasi due anni consecutivi, lavorando, in media, 8 ore giornaliere per complessive 40 ore settimanali. Se i Giudici di legittimità, con la nota sentenza del 24 gennaio 2020, n. 1663 che ha felicemente concluso la saga del riders torinesi , ha ritenuto di sciogliere il dilemma qualificatorio optando per l’inquadramento dei ricorrenti nella figura delle collaborazioni etero-organizzate ex sull’art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015, il giudice palermitano, a fronte degli elementi di fatto risultanti dagli atti processuali, ha considerato più adeguata la fattispecie descritta nell’art. 2094 c.c. ossia il più noto contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato che ha costituito la stella polare del diritto del lavoro del novecento. Benché l'esito della decisione sia da condividere, nel commento vengono criticamente vagliati alcuni passaggi della motivazione (riferimento alla doppia alienità come cifra della subordinazione e valorizzazione della "subordinazione attenuati), ritenuti dall'A. non conferenti rispetto al nuovo contesto normativo (art. 2, d.lsg. n. 81/2015).

IL RAGAZZO DEL SECOLO SCORSO Quando il rider è lavoratore subordinato a tempo pieno e indeterminato (nota a Trib. Palermo, 24 novembre 2020, n. 3570)

martelloni
2020

Abstract

La nota commenta una pronuncia del Tribunale palermitano, resa senza istruttoria, sulla base di un ricorso depositato nell’estate 2020 e di una memoria difensiva che, secondo l’estensore, ha sostanzialmente confermato la ricostruzione delle vicende di causa fornita dalla difesa del lavoratore, riguarda il rapporto di un glover che aveva cominciato a collaborare con la nota piattafoma di delivery-food – tramite contratti di lavoro autonomo conclusi con Foodinho, azienda multinazionale spagnola, operante con il marchio “Glovo” – nell’ottobre 2018, svolgendo regolarmente attività di consegna di cibo a domicilio per quasi due anni consecutivi, lavorando, in media, 8 ore giornaliere per complessive 40 ore settimanali. Se i Giudici di legittimità, con la nota sentenza del 24 gennaio 2020, n. 1663 che ha felicemente concluso la saga del riders torinesi , ha ritenuto di sciogliere il dilemma qualificatorio optando per l’inquadramento dei ricorrenti nella figura delle collaborazioni etero-organizzate ex sull’art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015, il giudice palermitano, a fronte degli elementi di fatto risultanti dagli atti processuali, ha considerato più adeguata la fattispecie descritta nell’art. 2094 c.c. ossia il più noto contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato che ha costituito la stella polare del diritto del lavoro del novecento. Benché l'esito della decisione sia da condividere, nel commento vengono criticamente vagliati alcuni passaggi della motivazione (riferimento alla doppia alienità come cifra della subordinazione e valorizzazione della "subordinazione attenuati), ritenuti dall'A. non conferenti rispetto al nuovo contesto normativo (art. 2, d.lsg. n. 81/2015).
2020
martelloni
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