Con la sentenza 26807/2020 la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sull'annosa questione concernente la natura giuridica del Bitcoin, dalla cui definizione derivano una serie notevole di effetti per l'ordinamento penale e per la pletora di soggetti operanti nel settore. Il giudice di legittimità ha aperto ad una qualificazione "funzionalistica" della valuta virtuale, riconoscendone la natura di prodotto finanziario, perlomeno nei casi in cui la vendita della stessa venga pubblicizzata come vera e propria proposta di investimento.
Mario Arbotti (2021). La vendita “on line” di moneta virtuale “bitcoin” pubblicizzata quale forma di investimento per i risparmiatori è attività soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari [Corte di Cassazione, sezione II penale, 17 settembre 2020, n. 26807]. DIRITTO DI INTERNET, Osservatorio online, 1-4.
La vendita “on line” di moneta virtuale “bitcoin” pubblicizzata quale forma di investimento per i risparmiatori è attività soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari [Corte di Cassazione, sezione II penale, 17 settembre 2020, n. 26807]
Mario Arbotti
2021
Abstract
Con la sentenza 26807/2020 la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sull'annosa questione concernente la natura giuridica del Bitcoin, dalla cui definizione derivano una serie notevole di effetti per l'ordinamento penale e per la pletora di soggetti operanti nel settore. Il giudice di legittimità ha aperto ad una qualificazione "funzionalistica" della valuta virtuale, riconoscendone la natura di prodotto finanziario, perlomeno nei casi in cui la vendita della stessa venga pubblicizzata come vera e propria proposta di investimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.