Il c.d. decalogo della Cassazione sul consenso informato - nell’ambito del progetto sanità volto ad “assicurare l’unità del diritto oggettivo nazionale in tema di responsabilità sanitaria” - è governato da un criterio teso a rifiutare ogni automatismo risarcitorio, come dimostrato dall’esclusione del risarcimento nell’ipotesi di “omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi”. È confermato, quindi, che l’indagine sulla decisione assunta del paziente in caso di adeguata informa- zione - alla luce delle eventuali diverse opzioni che, concretamente, lo stesso avrebbe potuto esercitare - rappresenta il punto centrale per la determinazione delle conseguenze risarcibili. Particolarmente apprezzabile - in relazione all’intento chiarificatore perseguito dalle pronunce di legittimità dell’11 novembre 2019 - appare la motivazione di Cass. n. 28985/2019 dedicata agli oneri probatori incombenti al paziente che lamenti la lesione del proprio diritto all’autodeterminazione, a causa dell’omessa informazione da parte del sanitario; infatti, la pronuncia, nel ribadire che “il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico”, rileva che “il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell’intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all’‘id quod plerumque accidit’”. In altre parole, se il trattamento, secondo una valutazione ex ante, appariva opportuno rispetto allo stato patologico, viene ad operare una presunzione, in virtù della quale il trattamento non sarebbe stato rifiutato dal paziente, con l’effetto che incombe a quest’ultimo fornire la prova contraria, volta a superare la presunzione.
Giovanni Facci (2020). San Martino, il consenso informato ed il risarcimento dei danni. IL CORRIERE GIURIDICO, 3, 348-364.
San Martino, il consenso informato ed il risarcimento dei danni
Giovanni Facci
2020
Abstract
Il c.d. decalogo della Cassazione sul consenso informato - nell’ambito del progetto sanità volto ad “assicurare l’unità del diritto oggettivo nazionale in tema di responsabilità sanitaria” - è governato da un criterio teso a rifiutare ogni automatismo risarcitorio, come dimostrato dall’esclusione del risarcimento nell’ipotesi di “omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi”. È confermato, quindi, che l’indagine sulla decisione assunta del paziente in caso di adeguata informa- zione - alla luce delle eventuali diverse opzioni che, concretamente, lo stesso avrebbe potuto esercitare - rappresenta il punto centrale per la determinazione delle conseguenze risarcibili. Particolarmente apprezzabile - in relazione all’intento chiarificatore perseguito dalle pronunce di legittimità dell’11 novembre 2019 - appare la motivazione di Cass. n. 28985/2019 dedicata agli oneri probatori incombenti al paziente che lamenti la lesione del proprio diritto all’autodeterminazione, a causa dell’omessa informazione da parte del sanitario; infatti, la pronuncia, nel ribadire che “il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico”, rileva che “il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell’intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all’‘id quod plerumque accidit’”. In altre parole, se il trattamento, secondo una valutazione ex ante, appariva opportuno rispetto allo stato patologico, viene ad operare una presunzione, in virtù della quale il trattamento non sarebbe stato rifiutato dal paziente, con l’effetto che incombe a quest’ultimo fornire la prova contraria, volta a superare la presunzione.File | Dimensione | Formato | |
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