Dall’espressione “la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata” non si può dedurre altro se non l’idea che il pagamento dell’ultimissimo importo di cui è debitore il locata-rio in forza del contratto determina automaticamente il trasferimento della proprietà del bene oggetto del contratto. Sebbene ciò sia inconciliabile con l’esistenza, per il locatario, di una reale alternativa economica che gli permetta, giunto il momento, di optare vuoi per l’acquisizione del bene vuoi per la sua restituzione o l’estensione della locazione, in base ai propri interessi nel momento in cui deve operare tale scelta, qualora l’opzione di acquisto, per quanto facoltativa dal punto di vista formale, apparisse in realtà, alla luce delle condizioni finanziarie del contratto, come la sola scelta economicamente razionale che il locatario possa fa-re, si potrà considerare automatico il trasferimento della proprietà. L’acquisto apparirà come la sola scelta economicamente razionale per il locatore nel caso in cui risulti dal contratto che la somma delle rate con-trattuali corrisponderà al valore commerciale del bene, ivi incluso il costo del finanziamento, e che l’esercizio dell’opzione non imporrà all’utilizzatore di corrispondere una somma supplementare importante.

Alessia Fidelangeli (2018). Il contratto di leasing con opzione come cessione di beni ai fini IVA: la rilevanza della razionalità economica nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. GIURISPRUDENZA COMMERCIALE, 45(4), 612-624.

Il contratto di leasing con opzione come cessione di beni ai fini IVA: la rilevanza della razionalità economica nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

Alessia Fidelangeli
2018

Abstract

Dall’espressione “la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata” non si può dedurre altro se non l’idea che il pagamento dell’ultimissimo importo di cui è debitore il locata-rio in forza del contratto determina automaticamente il trasferimento della proprietà del bene oggetto del contratto. Sebbene ciò sia inconciliabile con l’esistenza, per il locatario, di una reale alternativa economica che gli permetta, giunto il momento, di optare vuoi per l’acquisizione del bene vuoi per la sua restituzione o l’estensione della locazione, in base ai propri interessi nel momento in cui deve operare tale scelta, qualora l’opzione di acquisto, per quanto facoltativa dal punto di vista formale, apparisse in realtà, alla luce delle condizioni finanziarie del contratto, come la sola scelta economicamente razionale che il locatario possa fa-re, si potrà considerare automatico il trasferimento della proprietà. L’acquisto apparirà come la sola scelta economicamente razionale per il locatore nel caso in cui risulti dal contratto che la somma delle rate con-trattuali corrisponderà al valore commerciale del bene, ivi incluso il costo del finanziamento, e che l’esercizio dell’opzione non imporrà all’utilizzatore di corrispondere una somma supplementare importante.
2018
Alessia Fidelangeli (2018). Il contratto di leasing con opzione come cessione di beni ai fini IVA: la rilevanza della razionalità economica nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. GIURISPRUDENZA COMMERCIALE, 45(4), 612-624.
Alessia Fidelangeli
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