Le mansioni di redattore possono essere di fatto espletate anche da chi non possieda lo status di giornalista professionista la cui mancanza non può incidere sulla natura del rapporto e sul diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte, atteso che il rapporto in questione, ancorché il contratto sarebbe nullo per violazione della legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull’esercizio della professione giornalistica, produce pur sempre, ai sensi dell’art. 2126 c.c. (trattandosi di nullità che non deriva da illiceità della causa o dell’oggetto) gli effetti del rapporto giornalistico per il tempo della sua esecuzione.
Centamore, G. (2019). Sempre sulla prestazione di fatto del giornalista. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, 3, 369-372.
Sempre sulla prestazione di fatto del giornalista
Centamore, Giulio
2019
Abstract
Le mansioni di redattore possono essere di fatto espletate anche da chi non possieda lo status di giornalista professionista la cui mancanza non può incidere sulla natura del rapporto e sul diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte, atteso che il rapporto in questione, ancorché il contratto sarebbe nullo per violazione della legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull’esercizio della professione giornalistica, produce pur sempre, ai sensi dell’art. 2126 c.c. (trattandosi di nullità che non deriva da illiceità della causa o dell’oggetto) gli effetti del rapporto giornalistico per il tempo della sua esecuzione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.