Si applica la disciplina della «falsa attestazione della presenza», di cui all’art. 55-quater, D.lgs. n. 165/2001, anche quando la condotta fraudolenta mira a far risultare in servizio il dipendente oltre l’orario normale di lavoro. Lo straordinario nel pubblico impiego è vincolato a una serie di limiti, tra i quali riveste particolare importanza l’autorizzazione del dirigente, al fine di rispettare le previsioni di bilancio oltreché l’integrità psico-fisica del lavoratore. Il campo di applicazione del D.lgs. n. 66/2003 esclude gli agenti di polizia municipale, dunque la relativa disciplina in materia di orario va ricostruita attraverso il D.lgs. n. 165/2001. La diversa composizione dell’UPD non comporta la nullità della sanzione irrogata, dal momento che non può attribuirsi natura imperativa alle norme procedimentali interne che lo regolano.
Castellucci S. (2019). La falsa attestazione dello straordinario. IL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, Fasc. 4(Fasc. 4), 253-261.
La falsa attestazione dello straordinario
Castellucci S.
2019
Abstract
Si applica la disciplina della «falsa attestazione della presenza», di cui all’art. 55-quater, D.lgs. n. 165/2001, anche quando la condotta fraudolenta mira a far risultare in servizio il dipendente oltre l’orario normale di lavoro. Lo straordinario nel pubblico impiego è vincolato a una serie di limiti, tra i quali riveste particolare importanza l’autorizzazione del dirigente, al fine di rispettare le previsioni di bilancio oltreché l’integrità psico-fisica del lavoratore. Il campo di applicazione del D.lgs. n. 66/2003 esclude gli agenti di polizia municipale, dunque la relativa disciplina in materia di orario va ricostruita attraverso il D.lgs. n. 165/2001. La diversa composizione dell’UPD non comporta la nullità della sanzione irrogata, dal momento che non può attribuirsi natura imperativa alle norme procedimentali interne che lo regolano.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.