La recente sentenza della Corte Costituzionale italiana in materia elettorale ha suscitato, sia in sede politica che accademica, diverse perplessità. Al di là dei profili formali attinenti alla rilevanza della questione posta all'attenzione della consulta, sono stati delineati alcuni limiti alla discrezionalità del legislatore travalicando, secondo alcuni, i poteri e le funzioni attribuiti al giudice delle leggi. Al fine di apprezzare compiutamente gli argomenti della corte, pare quanto mai opportuno confrontare il giudizio in questione con quelli svolti da altre corti costituzionali nel contesto di sistemi liberal- democratici caratterizzati dal principio di separazione dei poteri. Risulta, infatti, di tutta evidenza che la legge elettorale costituisce una norma cardine nel contesto di un sistema istituzionale basato sul principio democratico. Si tratta certamente di un ambito nel quale il parlamento gode di ampia discrezionalità ma, al di là delle eventuali esplicite prescrizioni costituzionali (vedi il caso della costituzione spagnola - artt. 68 e 81- o della legge fondamentale tedesca - art. 38-), non risulta sempre chiaro il confine di costituzionalità che il legislatore non deve oltrepassare nel delineare il sistema elettorale. Si tratta, in altre parole, di rilevare se dalle diverse giurisprudenze costituzionali emergono dei principi intrinseci al diritto di voto che tendano a configurarsi come bitte di attracco del principio democratico alla realtà normativa. In quest'analisi si è ritenuto opportuno prendere in esame un prototipo di ordinamento rappresentativo dei sistemi elettorali maggioritari ed uno rappresentativo dei sistemi proporzionali al fine di rilevare se esista un substrato comune di costituzionalità in materia elettorale che prescinda dalla relativa opzione. Tale indagine si attaglia particolarmente al caso italiano posta la collocazione di quest'ultimo nella ampia e varia categoria dei sistemi corretti o misti. L'indagine si è, quindi, rivolta verso la giurisprudenza della Supreme Court of U.S. e verso quella del Bundesverfassungsgericht tedesco, data anche la cospicuità dei casi rinvenuti.

La fine di un antico feticcio: la sindacabilità della legge elettorale italiana (sent. 1/2014)

Alessandro Martinuzzi
2014

Abstract

La recente sentenza della Corte Costituzionale italiana in materia elettorale ha suscitato, sia in sede politica che accademica, diverse perplessità. Al di là dei profili formali attinenti alla rilevanza della questione posta all'attenzione della consulta, sono stati delineati alcuni limiti alla discrezionalità del legislatore travalicando, secondo alcuni, i poteri e le funzioni attribuiti al giudice delle leggi. Al fine di apprezzare compiutamente gli argomenti della corte, pare quanto mai opportuno confrontare il giudizio in questione con quelli svolti da altre corti costituzionali nel contesto di sistemi liberal- democratici caratterizzati dal principio di separazione dei poteri. Risulta, infatti, di tutta evidenza che la legge elettorale costituisce una norma cardine nel contesto di un sistema istituzionale basato sul principio democratico. Si tratta certamente di un ambito nel quale il parlamento gode di ampia discrezionalità ma, al di là delle eventuali esplicite prescrizioni costituzionali (vedi il caso della costituzione spagnola - artt. 68 e 81- o della legge fondamentale tedesca - art. 38-), non risulta sempre chiaro il confine di costituzionalità che il legislatore non deve oltrepassare nel delineare il sistema elettorale. Si tratta, in altre parole, di rilevare se dalle diverse giurisprudenze costituzionali emergono dei principi intrinseci al diritto di voto che tendano a configurarsi come bitte di attracco del principio democratico alla realtà normativa. In quest'analisi si è ritenuto opportuno prendere in esame un prototipo di ordinamento rappresentativo dei sistemi elettorali maggioritari ed uno rappresentativo dei sistemi proporzionali al fine di rilevare se esista un substrato comune di costituzionalità in materia elettorale che prescinda dalla relativa opzione. Tale indagine si attaglia particolarmente al caso italiano posta la collocazione di quest'ultimo nella ampia e varia categoria dei sistemi corretti o misti. L'indagine si è, quindi, rivolta verso la giurisprudenza della Supreme Court of U.S. e verso quella del Bundesverfassungsgericht tedesco, data anche la cospicuità dei casi rinvenuti.
2014
Alessandro Martinuzzi
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