La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 218/2019 ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni che sancivano la discriminazione fiscale della previdenza complementare del pubblico impiego rispetto alla previdenza complementare del settore privato. La pronuncia appare al fondo condivisibile ma avrebbe potuto essere l’opportunità per indicazioni costituzionali più ampie tanto sul complessivo articolarsi del regime fiscale della previdenza complementare, quanto sulle differenze tra impiego pubblico e privato che potrebbero legittimare “ragionevoli” disparità di trattamento fiscale. Si tratta di una pronuncia che, peraltro, a meno di auspicabili mutamenti negli approcci interpretativi dei giudici e/o dell’amministrazione in materia di agevolazioni fiscali, è ragionevolmente destinata ad alimentare il contenzioso in relazione ai rimborsi per i periodi di imposta in cui la normativa oggi dichiarata incostituzionale ha trovato comunque applicazione.
giangiacomo d'angelo (2019). Impiego pubblico e privato pari sono (in relazione al regime fiscale della previdenza complementare) (sent. n. 218/19). FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA, 2019, 1-25.
Impiego pubblico e privato pari sono (in relazione al regime fiscale della previdenza complementare) (sent. n. 218/19)
giangiacomo d'angelo
2019
Abstract
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 218/2019 ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni che sancivano la discriminazione fiscale della previdenza complementare del pubblico impiego rispetto alla previdenza complementare del settore privato. La pronuncia appare al fondo condivisibile ma avrebbe potuto essere l’opportunità per indicazioni costituzionali più ampie tanto sul complessivo articolarsi del regime fiscale della previdenza complementare, quanto sulle differenze tra impiego pubblico e privato che potrebbero legittimare “ragionevoli” disparità di trattamento fiscale. Si tratta di una pronuncia che, peraltro, a meno di auspicabili mutamenti negli approcci interpretativi dei giudici e/o dell’amministrazione in materia di agevolazioni fiscali, è ragionevolmente destinata ad alimentare il contenzioso in relazione ai rimborsi per i periodi di imposta in cui la normativa oggi dichiarata incostituzionale ha trovato comunque applicazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.