Con la pronuncia in commento la S.C si occupa di definire l’applicabilità del principio del c.d. ne bis in idem nel rapporto tra il reato di occultamento e distrazione di elementi contabili di cui all’art. 10 d.lgs 74/2000 e l’art. 216 comma 2 l.fall. che sanziona la c.d. bancarotta documentale, la quale si sostanzia in una condotta di sottrazione/distruzione o falsificazione di libri o scritture contabili durante la procedura fallimentare.
Condanna per bancarotta non salva da reato di distruzione di contabilità. Commento a Cass. Pen. 18927/2017 / Giorgio Passarin. - In: ALTALEX. - ISSN 1720-7886. - ELETTRONICO. - 7/2017:(2017), pp. 1-1.
Condanna per bancarotta non salva da reato di distruzione di contabilità. Commento a Cass. Pen. 18927/2017
Giorgio Passarin
2017
Abstract
Con la pronuncia in commento la S.C si occupa di definire l’applicabilità del principio del c.d. ne bis in idem nel rapporto tra il reato di occultamento e distrazione di elementi contabili di cui all’art. 10 d.lgs 74/2000 e l’art. 216 comma 2 l.fall. che sanziona la c.d. bancarotta documentale, la quale si sostanzia in una condotta di sottrazione/distruzione o falsificazione di libri o scritture contabili durante la procedura fallimentare.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.