Con la pronuncia in commento la S.C. interviene sul confine di rilevanza penale di condotte c.d. “disturbanti” che, ove poste in essere con determinate caratteristiche possono sconfinare dalla mera ipotesi civilistica di atti emulativi, assumendo la qualifica di veri e propri atti persecutori idonei ad integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 612 bis c.p., facendo particolare riferimento alla distinzione tra mero “movente” ed effettivo elemento soggettivo doloso.
Stalking configurabile anche nei rapporti di vicinato. Commento a Cass. Pen. 20473/2018 / Giorgio Passarin. - In: ALTALEX. - ISSN 1720-7886. - ELETTRONICO. - 7/2018:(2018), pp. 1-1.
Stalking configurabile anche nei rapporti di vicinato. Commento a Cass. Pen. 20473/2018
Giorgio Passarin
2018
Abstract
Con la pronuncia in commento la S.C. interviene sul confine di rilevanza penale di condotte c.d. “disturbanti” che, ove poste in essere con determinate caratteristiche possono sconfinare dalla mera ipotesi civilistica di atti emulativi, assumendo la qualifica di veri e propri atti persecutori idonei ad integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 612 bis c.p., facendo particolare riferimento alla distinzione tra mero “movente” ed effettivo elemento soggettivo doloso.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.