Con la pronuncia in commento la S.C. interviene sul confine di rilevanza penale di condotte c.d. “disturbanti” che, ove poste in essere con determinate caratteristiche possono sconfinare dalla mera ipotesi civilistica di atti emulativi, assumendo la qualifica di veri e propri atti persecutori idonei ad integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 612 bis c.p., facendo particolare riferimento alla distinzione tra mero “movente” ed effettivo elemento soggettivo doloso.

Stalking configurabile anche nei rapporti di vicinato. Commento a Cass. Pen. 20473/2018 / Giorgio Passarin. - In: ALTALEX. - ISSN 1720-7886. - ELETTRONICO. - 7/2018:(2018), pp. 1-1.

Stalking configurabile anche nei rapporti di vicinato. Commento a Cass. Pen. 20473/2018

Giorgio Passarin
2018

Abstract

Con la pronuncia in commento la S.C. interviene sul confine di rilevanza penale di condotte c.d. “disturbanti” che, ove poste in essere con determinate caratteristiche possono sconfinare dalla mera ipotesi civilistica di atti emulativi, assumendo la qualifica di veri e propri atti persecutori idonei ad integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 612 bis c.p., facendo particolare riferimento alla distinzione tra mero “movente” ed effettivo elemento soggettivo doloso.
2018
Stalking configurabile anche nei rapporti di vicinato. Commento a Cass. Pen. 20473/2018 / Giorgio Passarin. - In: ALTALEX. - ISSN 1720-7886. - ELETTRONICO. - 7/2018:(2018), pp. 1-1.
Giorgio Passarin
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