Nel dichiarare la parziale illegittimità dell’art. 656 comma 5 c.p.p., la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2018 ha ripristinato equilibri sistematici che, nella trama dell’evoluzione normativa, risultavano smarriti. Il fulcro della pronuncia è rappresentato dal nesso che lega il regime sospensivo dell’ordine di esecuzione alla misura alternativa dell’affidamento in prova. Ne deriva che, tra i rispettivi limiti di pena, sussiste un tendenziale parallelismo, la cui frattura comporta uno scrutinio particolarmente rigoroso. La declaratoria è densa di implicazioni, che rilevano anche in chiave retroattiva.

Sospensione dell'ordine di esecuzione e affidamento in prova: la Corte costituzionale ricuce il filo spezzato dal legislatore.

Daniele Vicoli
2018

Abstract

Nel dichiarare la parziale illegittimità dell’art. 656 comma 5 c.p.p., la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2018 ha ripristinato equilibri sistematici che, nella trama dell’evoluzione normativa, risultavano smarriti. Il fulcro della pronuncia è rappresentato dal nesso che lega il regime sospensivo dell’ordine di esecuzione alla misura alternativa dell’affidamento in prova. Ne deriva che, tra i rispettivi limiti di pena, sussiste un tendenziale parallelismo, la cui frattura comporta uno scrutinio particolarmente rigoroso. La declaratoria è densa di implicazioni, che rilevano anche in chiave retroattiva.
2018
Daniele Vicoli
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/679857
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